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Ordinanza

Ordinanza n. 657/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 00090/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600980

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, Sez. I, che aveva respinto il ricorso di primo grado relativo a una procedura di gara

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La società appellante ha impugnato la sentenza del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso proposto nell’ambito di una procedura di gara identificata dal relativo CIG, chiedendo in via incidentale la sospensione dell’efficacia della sentenza. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di appello né le specifiche censure rivolte agli atti di gara o alla sentenza di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare non per sospendere immediatamente gli effetti della sentenza con una misura sostanziale, ma ai soli fini della sollecita definizione del giudizio nel merito. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la rapida fissazione della causa per la decisione di merito e ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente titolare della Sezione per la fissazione dell’udienza di discussione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata esaminata ai sensi della disciplina del giudizio cautelare d’appello; l’istanza è stata accolta limitatamente alla sollecita definizione del merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d’appello, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione della controversia, il giudice può accogliere l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza adottare una misura cautelare sostanziale sugli effetti dell’atto o della sentenza impugnata.
  • L’accoglimento dell’istanza cautelare finalizzato alla sollecita definizione del merito non anticipa la decisione sulla fondatezza dell’appello e non comporta, di per sé, la riforma della sentenza di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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