Cassazione Penale, Sentenza n. 02248/2026 del 20/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 23/07/2025 che aveva confermato il sequestro preventivo di somme (circa €62.000) a carico di Andrea Bruni, indagato per il reato di frode (art. 640, comma 2, n.1 c.p.) per aver dichiarato falsamente l'opzione per il regime di impiego a tempo pieno e non aver comunicato lo svolgimento di attività incompatibile, avvalendosi di due società per occultare i compensi. Il difensore eccepiva: violazione di norme procedurali (artt. 309 comma 9, 324 comma 7, 125 comma 3 c.p.p.), motivazione apparente e carente sul fumus commissi delicti (la difesa sosteneva che dopo il contratto non erano state svolte attività retribuite extra-istituzionali) e soprattutto insufficiente motivazione del requisito del periculum in mora, contestando l'affermazione che le somme lasciate a disposizione dell'indagato avrebbero potuto eludere le pretese creditorie della pubblica amministrazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha ritenuto che la censura sul fumus commissi delicti fosse infondata: il Tribunale aveva spiegato la coincidenza temporale tra il rapporto di lavoro a tempo pieno e l'attività nelle società (Medical Service e Unilab) e che, anche in assenza di pagamenti diretti, risultava la partecipazione alla distribuzione degli utili; per le misure cautelari è sufficiente un elemento probatorio idoneo a fondare una qualificata probabilità di responsabilità, con indizi valutati secondo criteri meno stringenti rispetto al giudizio di merito. Tuttavia la Corte ha accolto il motivo relativo al periculum in mora: la motivazione del Tribunale era puramente assertiva (es. "se il denaro fosse lasciato nella disponibilità dell'indagato potrebbero essere eluse le pretese creditorie della Pubblica Amministrazione") e non aveva dato risposta alle censure difensive che evidenziavano l'assenza di rischio di dispersione, considerata anche la somma modesta e il rapporto di lavoro stabile; inoltre il richiamo alla confisca obbligatoria (art. 640 quater c.p.) non era sufficiente a motivare il periculum in mora secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite). Perciò l'ordinanza è stata annullata limitatamente al requisito del periculum in mora e la causa è stata rinviata al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio su tale punto; il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Norma sostanziale che disciplina la fattispecie di frode contestata; la Corte ha ritenuto che, ai fini del sequestro preventivo, elementi indiziari (es. fatture societarie e partecipazione agli utili) possano essere idonei a fondare il "fumus".
Norma processuale richiamata tra le censure; la Corte ha ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso per violazione di legge e per vizi motivazionali particolarmente gravi.
art. 324 comma 7 e comma 5 c.p.p.
Previsione sul procedimento di riesame e sulla competenza per il rinvio dopo annullamento: la Corte ha rinviato al Tribunale di Catanzaro ai sensi dell'art. 324 comma 5 c.p.p. per nuovo esame del periculum in mora.
Richiamata tra le norme processuali contestate in ordine alla motivazione degli atti; la Corte ha valutato la sufficienza e la coerenza della motivazione sul periculum.
Richiamata per distinguere il diverso livello di valutazione degli indizi in sede cautelare rispetto al giudizio di merito; la Corte ha ricordato che per le misure cautelari gli indizi non devono soddisfare i criteri del giudizio di merito.
Richiamata dal GIP come giustificazione della confisca obbligatoria e del sequestro; la Corte ha ritenuto che il richiamo a tale norma, senza adeguata motivazione sul periculum, non fosse sufficiente.
art. 321 comma 2 c.p.p. (Sezioni Unite)
"concisa motivazione anche del 'periculum in mora'"
La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) che impone una motivazione concisa anche sul periculum in mora, rapportata alle ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca.
Cass. Sez. 5, n. 2308 del 10.11.2017 (dep. 2018)
Citata nel provvedimento di merito; la Corte osserva che alcuni principi di giurisprudenza richiamati dal GIP non erano applicati in modo idoneo a giustificare il periculum in mora nel caso concreto.
Sez. U. n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848
Giurisprudenza unificante richiamata per il principio secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere motivazione anche sul periculum in mora salvo casi specifici; la Corte ha ritenuto che tale principio non fosse rispettato nel provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze cautelari è ammesso prevalentemente per violazioni di legge o per vizi motivazionali così gravi da rendere incomprensibile il ragionamento del giudice; non è una revisione di merito piena.
- Per la valutazione del fumus commissi delicti in sede cautelare è sufficiente una qualificata probabilità fondata su elementi indiziari rilevanti; gli indizi vanno valutati con criteri meno rigorosi rispetto al giudizio di merito.
- Il requisito del periculum in mora richiede una motivazione concreta e specifica: non bastano affermazioni generiche che le somme potrebbero eludere pretese creditorie; il giudice deve spiegare perché sia necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto al giudizio definitivo.
- Elementi come entità della somma, stabilità del rapporto di lavoro e assenza di segnali di dispersione patrimoniale sono fattori che mitigano il pericolo di dispersione e devono essere valutati e contrastati esplicitamente dal giudice quando si dispone un sequestro.
- Se il giudice della cautela omette o fornisce motivazioni meramente assertive sul periculum, la misura può essere annullata in Cassazione e la decisione rinviata per un nuovo esame limitato a quel profilo.
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