Cassazione Penale, Sentenza n. 51662/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello avesse travisato le prove documentali relative al rapporto di lavoro e ai turni di servizio (attestazione di Athena Service, cedolino paga, prospetto turni) che costituirebbero un alibi: il 5 agosto 2010 egli sarebbe stato in turno al Policlinico di Bari dalle ore 8 alle ore 14 e dunque non avrebbe potuto commettere la tentata rapina
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato che le sentenze di merito hanno effettivamente travisato alcuni elementi documentali (il rapporto di lavoro risultava iniziato il 27/01/2006 e il turno del 5/8/2010 era dalle 8 alle 14), ma ha ritenuto il travisamento non decisivo. Le condanne si fondavano sul riconoscimento personale del Giammaria da parte della persona offesa Marco Tartaglia: riconoscimento fotografico e 'di persona' poche ore dopo il fatto, conferma in dibattimento sei anni dopo, notazione di particolari sensibili (stessa maglietta con stampa, accento barese e difetto di pronuncia). L'alibi è stato considerato dubbio (assenza di testimoni che attestassero la presenza continuativa al Policlinico, dichiarazione del poliziotto Pietro Ardito di non aver verificato la presenza, e la circostanza che l'imputato fu trovato nei pressi del luogo del delitto poco dopo). Alla luce della attendibilità del riconoscimento e della debolezza dell'alibi, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna a due anni di reclusione e 1.500,00 euro di multa per tentata rapina impropria, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Fondamento normativo del motivo di ricorso per vizio di motivazione basato sull'ignoranza di prove esistenti e determinanti: la censura è stata esaminata ma ritenuta non idonea a scalfire la decisione di merito data l'attendibilità del riconoscimento
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali per il ricorrente se il ricorso è rigettato; applicata dalla Corte di Cassazione
Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 11282 del 26/09/2000 e Sez. 2, n. 10141 del 04/07/1995)
Principio richiamato: un riconoscimento personale soggettivamente certo e oggettivamente attendibile può costituire prova sufficiente per la condanna e può essere superato solo da dati certi idonei a contrastarlo, non da mere supposizioni o da un alibi non provato o dubbio
Massime di principio
- Il riconoscimento personale da parte della vittima, se soggettivamente certo e oggettivamente attendibile (conferme immediate e riscontro di particolari sensibili), può costituire prova decisiva anche se esistono documenti che suggeriscono un alibi
- Un alibi documentale non è automaticamente risolutivo: occorre prova certa e, se possibile, testimoniale che attesti la presenza continuativa nel luogo di lavoro o l'impossibilità materiale di partecipare al fatto
- Errori formali o travisamenti di elementi documentali da parte del giudice di merito non comportano annullamento se il quadro probatorio complessivo (es. riconoscimento della persona offesa, riscontri specifici) rimane solido e decisivo
- In sede di Cassazione la censura per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. richiede di dimostrare che l'elemento ignorato fosse effettivamente determinante e tale da portare a una diversa decisione; mere possibilità alternative o supposizioni non sono sufficienti
- Per rafforzare un alibi è utile produrre testimoni indipendenti che attestino la presenza materiale e continuativa nel luogo indicato e documentazione che renda impossibile lo spostamento nel tempo del fatto
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