Sentenza del 03/06/2015 n. 11433 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito della rettifica della dichiarazione IVA relativa al 1999, l'Agenzia delle Entrate aveva irrogato a M.A. sanzioni per diverse violazioni tributarie commesse dalla società: omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura, omessa emissione e registrazione di fatture, indicazione errata dell'imposta, dichiarazione di un'imposta inferiore a quella dovuta e irregolare tenuta della contabilità IVA. Le commissioni tributarie di primo e secondo grado avevano annullato l'atto ritenendo che l'Ufficio non avesse provato una condotta colpevole direttamente riferibile al presidente, anche considerando le dimensioni della società e la ripartizione interna dei compiti. L'Agenzia ha contestato la violazione degli artt. 11 del D.Lgs. n. 472/1997 e 2697 c.c., sostenendo che, provata la carica ricoperta e la violazione, spettasse al contribuente dimostrare l'assenza di colpa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte, anche per le spese. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la vicenda e limitare le sanzioni alle violazioni riferibili al periodo in cui M.A. era presidente. La Corte ha stabilito che il presidente del consiglio di amministrazione risponde, in linea generale, delle sanzioni tributarie derivanti dalle violazioni commesse dalla società, anche in presenza di una mera ripartizione interna dei compiti, salvo che dimostri l'assenza di colpa. Non è sufficiente una delega di fatto o l'affidamento dell'attività ad altri amministratori; occorre una delega formalizzata secondo la disciplina societaria applicabile.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1997, n. 472, art. 2
Contribuisce a fondare il principio di personalizzazione della sanzione, rendendo direttamente responsabili le persone fisiche che agiscono per conto del soggetto passivo d'imposta.
D.Lgs. 31 dicembre 1997, n. 472, art. 5
"ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa"
La responsabilità sanzionatoria richiede una condotta cosciente e volontaria, dolosa o colposa; tuttavia, una volta riferita la condotta al soggetto, opera una presunzione relativa di colpa, che il contribuente può superare dimostrando l'assenza di colpa.
D.Lgs. 31 dicembre 1997, n. 472, art. 11
Prevede la responsabilità delle persone che rappresentano o amministrano il soggetto passivo per le violazioni tributarie commesse nell'interesse o nell'attività del rappresentato o amministrato.
La delega di funzioni agli organi o agli amministratori deve risultare da una procedura formalizzata; una semplice ripartizione interna o di fatto dei compiti non esclude la responsabilità degli altri amministratori.
L'amministrazione deve provare i presupposti costitutivi della sanzione, mentre il contribuente deve provare i fatti impeditivi o contrari, inclusa l'assenza di colpa.
Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 3
Per le sanzioni amministrative sono sufficienti la coscienza e volontà della condotta; spetta al trasgressore dimostrare di aver agito senza colpa.
Massime di principio
- Il legale rappresentante o amministratore di una società può essere chiamato a rispondere personalmente delle sanzioni tributarie riferibili alla società.
- La mera distribuzione interna delle mansioni, l'affidamento dei compiti ad altri amministratori o una delega non formalizzata non sono normalmente sufficienti a escludere la responsabilità.
- L'amministrazione deve dimostrare l'esistenza della violazione, la sua riferibilità al soggetto e l'atto sanzionatorio; dopo tale prova, spetta al contribuente dimostrare l'assenza di colpa.
- La responsabilità deve comunque essere collegata al periodo in cui il soggetto ricopriva effettivamente la carica e alle violazioni concretamente riferibili a quel periodo.
- Per superare la presunzione relativa di colpa è opportuno dimostrare documentalmente una delega valida, l'effettiva estraneità alla gestione interessata, l'adozione di controlli diligenti e l'impossibilità non colpevole di impedire la violazione.
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