Cassazione Civile, Ordinanza n. 25511/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte contribuente in vista della definizione agevolata ex d.l. n. 193/2016 e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre disposto che le spese restino a carico di chi le ha anticipate, secondo quanto indicato nell'art. 46 del processo tributario richiamato in sentenza.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania. In prossimità dell'udienza, ha però depositato atti di rinuncia al ricorso, dichiarando di aderire alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 193/2016. Il giudizio di legittimità si è quindi concentrato esclusivamente sull'effetto processuale di tale rinuncia e sulla conseguente sorte del processo e delle spese.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso è stata effettuata in funzione dell'accesso alla definizione agevolata prevista dal decreto-legge, con effetto estintivo del giudizio.
art. 46 proc. trib.
spese a carico di chi le ha anticipate
La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio e la regolazione delle spese nel senso della loro permanenza a carico di chi le ha anticipate.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando intervenga validamente in corso di causa, determina l'estinzione del giudizio.
- Nel processo tributario, l'estinzione per rinuncia comporta la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale/anticipazione richiamato dalla norma processuale applicata nel provvedimento.
- L'adesione a una definizione agevolata può costituire la ragione processuale della rinuncia al ricorso e della conseguente cessazione della controversia.
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