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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03156/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per indebito utilizzo di carte di pagamento. I tre motivi erano tutti descritti dalla Corte come meramente ripetitivi di censure già svolte in appello e già disattese con motivazione congrua. In particolare: 1) si denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'individuazione dell'imputato come autore del reato ex art. 493-ter c.p., ma la censura mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove; 2) si contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) si deduceva ancora un profilo relativo alla speciale tenuità del danno patrimoniale e alle attenuanti generiche, ritenute non concedibili dai giudici di merito per la gravità del fatto, per l'importo indebitamente utilizzato e per la personalità negativa dell'imputato desunta dai precedenti, anche specifici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi aspecifici e meramente apparenti perché ripetitivi di doglianze già esaminate in appello. Quanto alla prima censura, ha affermato che essa tendeva a una diversa lettura delle risultanze probatorie, attività preclusa al giudice di legittimità. Sul diniego dell'art. 131-bis c.p. ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di appello, fondata sulla gravità della vicenda e sui precedenti specifici, da cui desumere abitualità. Quanto agli ulteriori profili, ha rilevato che il danno patrimoniale non era tenue per la somma indebitamente utilizzata e che, in ogni caso, il reato di indebito utilizzo di carte di pagamento è incompatibile con l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; inoltre, il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da assenza di elementi positivamente valutabili e da negativa personalità del ricorrente. L'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 493-ter c.p.

    Norma incriminatrice richiamata per il reato di indebito utilizzo di carte di pagamento; la censura sulla individuazione dell'autore non poteva risolversi in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata esclusa per la gravità della vicenda e per la presenza di precedenti specifici, dai quali è stata desunta l'abitualità della condotta ai sensi del terzo comma.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche sono state negate in ragione dell'assenza di elementi meritevoli di positiva considerazione e della personalità negativa dell'imputato, desunta dai precedenti penali, anche specifici.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto l'apparente veste di violazione di legge o vizio di motivazione, miri soltanto a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio già scrutinato dai giudici di merito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone in modo meramente reiterativo doglianze già dedotte in appello e decise con motivazione congrua e immune da vizi, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la gravità concreta della vicenda e i precedenti specifici dell'imputato consentano di desumere l'abitualità della condotta.
  • Nel reato di indebito utilizzo di carte di pagamento il profilo del danno non può essere apprezzato in termini di speciale tenuità quando l'importo indebitamente utilizzato non sia esiguo; inoltre, la fattispecie è ritenuta incompatibile con l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità per la natura dell'offesa al sistema dei pagamenti.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi l'assenza di elementi positivamente apprezzabili e la personalità negativa dell'imputato, desunta anche dai precedenti penali specifici.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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