Cassazione Penale, Sentenza n. 22265/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale disposta con ordinanza del 9 gennaio 2024 dal Tribunale di Sorveglianza di Lecce. Il motivo unico denunciava la nullità dell'ordinanza per omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale al condannato, ai sensi degli artt. 178, 179 e 606 cod. proc. pen., con la conseguente preclusione del diritto di difesa e dell'assistenza tecnica, come desunto dal verbale di udienza. Contestualmente era stata chiesta la sospensione dell'esecutività ai sensi dell'art. 666, comma 7, cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha constatato l'assenza di prova della notifica del decreto di fissazione dell'udienza (nonostante la formale disposizione di notifica a mezzo Carabinieri), ha rilevato la violazione del diritto al contraddittorio e l'omessa partecipazione per mancata conoscenza del procedimento e, conformemente alla giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite, ha qualificato la mancata notificazione dell'avviso come nullità assoluta e insanabile degli atti successivi, compresa l'ordinanza. Ha rigettato la richiesta del Procuratore generale di dichiarare il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l'atto impugnato era solo sospeso e non rimosso. Ha quindi disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Lecce.
Norme richiamate
La normativa sulle nullità; la mancata notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza integra una nullità che incide sul contraddittorio e sull'assistenza tecnica, rilevante ai fini della decorrenza delle nullità previste
Prevede le nullità che determinano l'annullamento degli atti; la Corte l'ha invocata per ritenere la nullità assoluta dell'udienza e degli atti successivi in caso di omessa notifica dell'avviso di udienza
Richiamato in relazione al motivo di cassazione: disciplina le ipotesi di ricorso per cassazione e le relative censure; utilizzato dal ricorrente per impugnare la nullità processuale
art. 666, comma 7, cod. proc. pen.
Consente la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato; il ricorrente aveva chiesto la sospensione ed il Tribunale di Sorveglianza l'aveva concessa, ma ciò non rendeva privo di interesse il ricorso in cassazione
art. 623, comma 1, lett. b) e art. 604, comma 4, cod. proc. pen.
Combinato disposto richiamato per giustificare l'annullamento con rinvio: quando è accertata una nullità ex art. 179, deve disporsi l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio
Massime di principio
- L'omessa notificazione dell'avviso della fissazione dell'udienza camerale configura una nullità assoluta che invalida l'udienza e gli atti successivi, compresa l'ordinanza che ne derivi, poiché lede il diritto al contraddittorio e all'assistenza tecnica.
- La mancata prova della notifica (anche se formalmente disposta tramite organi come i Carabinieri) comporta l'accoglimento dell'impugnazione per violazione del diritto di difesa; pertanto è essenziale che l'ufficio dimostri l'effettivo adempimento.
- La sospensione dell'esecutività del provvedimento non equivale alla sua rimozione: la sospensione non rende automaticamente privo di interesse il ricorso per cassazione.
- In presenza di nullità assolute ex art. 179, la Corte di Cassazione tende ad annullare il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio, anziché declararne semplicemente l'illegittimità.
- Per il difensore: in casi di assenza a udienza camerale, verificare immediatamente la prova della notifica; se mancante, chiedere la sospensione dell'esecutività e proporre impugnazione per nullità del contraddittorio.
- Per l'organo giudicante: è necessario accertare e documentare rigorosamente le modalità e le prove di notifica dell'avviso di udienza, soprattutto quando la prosecuzione o la revoca di una misura alternativa dipendono dalla presenza o partecipazione del condannato.
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