Cassazione Penale, Sentenza n. 21287/2022 del 01/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi principali: (1) nullità della sentenza per mancata traduzione all'udienza camerale d'appello dell'imputato detenuto, nonostante avesse tempestivamente manifestato la volontà di presenziare (comunicazione effettuata il 29/10/2020 tramite l'ufficio matricola e PEC alla Corte); (2) inosservanza ed erronea applicazione di norme relative all'individuazione del responsabile (art. 213 e 189 cod. proc. pen.), nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della Corte territoriale che aveva ritenuto utilizzabile un "riconoscimento informale" effettuato de visu e in precedenza presso gli uffici di polizia giudiziaria non rispettando le garanzie previste per l'identificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per il primo motivo: ha dichiarato la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale per mancata traduzione dell'imputato detenuto che aveva tempestivamente manifestato la volontà di comparire. Tale nullità ha travolto il giudizio d'appello, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Firenze per il prosieguo del procedimento.
Norme richiamate
art. 599, comma 2, cod. proc. pen.
Applicato per affermare il principio secondo cui la mancata traduzione dell'imputato detenuto che abbia tempestivamente manifestato la volontà di comparire determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale.
art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato in combinazione con gli altri articoli per qualificare la natura della nullità derivante dalla mancata partecipazione dell'imputato detenuto all'udienza camerale.
Richiamato in relazione alle nullità procedurali che incidono sul giudizio camerale e sulla validità della sentenza.
Norma sulla disciplina dell'individuazione del colpevole: la Corte territoriale era stata censurata per aver fatto affidamento su un "riconoscimento informale" che poteva non rispettare le garanzie previste dall'art. 213; la Cassazione tuttavia non ha deciso nel merito di tale questione avendo annullato per motivo procedurale.
Riferito dal ricorrente in relazione alle modalità di acquisizione e utilizzabilità delle dichiarazioni/individuazioni effettuate in sede di polizia: la Corte d'appello era stata criticata per non aver valutato correttamente la rilevanza e la modalità dell'individuazione informale.
Massime di principio
- Se l'imputato è detenuto e manifesta tempestivamente la volontà di comparire all'udienza camerale, la sua mancata traduzione, se non disposta o non eseguita, determina una nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della sentenza.
- La dichiarazione/documentazione con cui il detenuto esprime la volontà di assistere (anche tramite ufficio matricola e PEC) deve essere presa in considerazione: la difesa dovrebbe conservare prova della richiesta per eventuali impugnazioni.
- Quando sussiste una nullità procedurale così grave, essa assorbe contestazioni di merito collegate (la Corte di Cassazione può annullare senza decidere gli altri profili e rinviare gli atti per il prosieguo).
- Sulle identificazioni: le individuazioni "informali" sono suscettibili di critica se non rispettano le garanzie dell'art. 213 cod. proc. pen.; le Corti devono valutare la attendibilità e la conformità procedurale delle identificazioni e non basare la condanna esclusivamente su riconoscimenti suggestivi o carenti di formalità.
- In casi simili la parte civile/accusa e il giudice devono curare la regolarità formale delle acquisizioni probatorie (in particolare delle identificazioni) e documentare le condizioni in cui sono state effettuate per evitare censure in sede di impugnazione.
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