Sentenza del 09/11/2018 n. 28682 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato ai contribuenti un avviso di rettifica e liquidazione relativo alla compravendita, del 21 giugno 2005, di un terreno edificabile. Il valore dichiarato di 180.000 euro era stato elevato a 1.177.500 euro, con conseguente richiesta di maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali, interessi e sanzioni. I contribuenti contestavano, tra l'altro, il difetto di giurisdizione della CTR, la carenza di motivazione dell'avviso, l'errata qualificazione del bene come area con fabbricato in corso di costruzione, l'insufficienza della prova e l'illegittimità delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi, originariamente proposti separatamente contro le sentenze della CTR, e li ha rigettati integralmente. Ha ritenuto legittimo il ragionamento della CTR secondo cui, alla data della vendita, erano già iniziati lavori di costruzione, anche sulla base dell'atto di compravendita e della richiesta comunale di proroga del termine per ultimare i lavori. L'avviso era sufficientemente motivato perché indicava le parti, i beni, il criterio di stima, la perizia dell'Ufficio, il calcolo del maggior valore, le imposte e le sanzioni. L'utilizzo dei valori OMI come parametro di partenza, con applicazione di un deprezzamento del 45% per lo stato di costruzione, è stato ritenuto legittimo. La Corte ha inoltre escluso l'omessa pronuncia e ha confermato le sanzioni, non essendo stata provata una buona fede inevitabile. I contribuenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in 7.800 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52
Consentono all'Amministrazione finanziaria di rettificare il valore dichiarato nell'atto ai fini dell'imposta di registro e di liquidare le maggiori imposte dovute, purché l'avviso esponga i criteri utilizzati per la determinazione del maggior valore.
Costituzione, art. 24
Tutela il diritto di difesa; nel caso concreto è stato ritenuto rispettato poiché l'avviso conteneva elementi sufficienti per consentire ai contribuenti di comprendere e contestare la pretesa fiscale.
Costituzione, art. 111
Riguarda il giusto processo e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la sentenza della CTR è stata ritenuta logicamente e giuridicamente motivata.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7
Disciplina i poteri delle commissioni tributarie; non è stato ravvisato un uso illegittimo di tali poteri nella valutazione degli elementi relativi allo stato dei lavori edilizi.
Codice di procedura civile, art. 112
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte. Non vi è omessa pronuncia quando il rigetto della pretesa risulta implicitamente dalla motivazione complessiva della decisione.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5
In materia di sanzioni tributarie richiede una condotta cosciente e volontaria, anche solo negligente; la buona fede esclude la responsabilità soltanto quando l'errore sia inevitabile e incolpevole.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 2
Disciplina il procedimento di irrogazione delle sanzioni; la Corte ha ritenuto che l'avviso indicasse adeguatamente i criteri di determinazione delle sanzioni.
Esprime il principio generale della responsabilità per una condotta almeno colposa, applicato anche alle violazioni tributarie.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 2720 del 2018
L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione del merito amministrativo sussiste solo quando il giudice sostituisca concretamente la propria volontà a quella dell'amministrazione. La mera valutazione incidentale di un provvedimento amministrativo, necessaria per decidere una questione tributaria, non integra tale vizio.
Massime di principio
- In un accertamento sul valore di un immobile, l'Amministrazione può rettificare il prezzo dichiarato se espone nell'avviso i criteri astratti di stima e gli elementi essenziali del calcolo; non è sempre necessario indicare già nell'avviso ogni singolo dato fattuale utilizzato.
- La qualificazione del bene ai fini fiscali può dipendere dallo stato effettivo dei lavori alla data della vendita. Un fabbricato non ultimato può incidere sul valore del bene anche se non è ancora completato.
- Le dichiarazioni contenute nel contratto di compravendita e la documentazione amministrativa, come una richiesta di proroga per ultimare i lavori, possono costituire elementi probatori rilevanti per dimostrare che la costruzione era già iniziata.
- I valori OMI possono essere utilizzati come parametro estimativo di riferimento, purché non siano trattati automaticamente come valore legale inderogabile e siano adeguati alle caratteristiche concrete del bene, anche mediante riduzioni per lo stato di costruzione.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o sostituire il giudizio estimativo del giudice di merito; sono censurabili soltanto errori giuridici, motivazioni apparenti o contraddizioni logiche insanabili.
- La buona fede del contribuente non esclude automaticamente le sanzioni tributarie: occorre dimostrare che l'errore fosse inevitabile e non superabile con la normale diligenza, soprattutto quando il contenuto dell'atto contraddice la tesi difensiva.
- La valutazione incidentale di un atto comunale da parte del giudice tributario non costituisce invasione della giurisdizione amministrativa quando serve soltanto a stabilire un fatto rilevante per la pretesa fiscale e non a sostituire o annullare l'atto amministrativo.
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