Cassazione Penale, Sentenza n. 39996/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione dell'ordinanza che, in sede di riesame, aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Motivi principali: (1) censura di utilizzabilità delle chat estratte dal cellulare sequestrato (si assume violazione delle prerogative difensive e mancanza di controllo del GIP nell'estrazione di copia forense); (2) eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine successivi a presunti termini decaduti delle indagini (si indicano le date del 19/01/2020 e del 27/12/2023); (3) contestazione della sussistenza del pericolo di reiterazione del reato e della mancata valutazione di misure meno afflittive, nonché della presunta contraddittorietà rispetto alle posizioni degli altri coindagati.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché miravano a rimettere in discussione la valutazione complessiva dei gravi indizi di colpevolezza e non hanno confutato la prova di resistenza; la valenza indiziaria delle chat è stata definita 'assoluta residualità' dal Tribunale e non decisiva. Quanto al pericolo di reiterazione, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale che ha evidenziato il ruolo apicale dell'indagato, la sistematicità e l'arco temporale esteso delle condotte e la rete di relazioni che rende concreto il rischio di recidiva; la sostituzione della misura carceraria con gli arresti domiciliari disposta in sede di riesame è stata ritenuta logicamente motivata. Pertanto il provvedimento impugnato è stato confermato nella sostanza e il ricorso dichiarato infondato.
Norme richiamate
art. 273, comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente in relazione all'utilizzabilità delle chat e alle garanzie difensive; la Corte non ha ritenuto decisiva la presunta violazione e ha qualificato la valenza indiziaria delle chat come residuale
Richiamato dal ricorrente assieme all'art. 273; la censura relativa alla mancata conoscenza delle acquisizioni investigative non è stata ritenuta idonea a mettere in discussione la decisione cautelare
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma invocata in relazione alla valutazione dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la sussistenza del pericolo sulla base del ruolo apicale e della sistematicità delle condotte
Massime di principio
- Le censure sulla utilizzabilità di prove digitali richiedono di dimostrare concretamente come la presunta illegittimità abbia inciso sulle esigenze cautelari: mere affermazioni generiche sono spesso inammissibili.
- Se si contesta la modalità di acquisizione di dati informatici (es. copia forense), è necessario provare l'assenza di garanzie procedurali e l'effettivo pregiudizio alla difesa; altrimenti il giudice può considerare tali elementi residuali rispetto all'insieme probatorio.
- Le eccezioni basate sul decorso dei termini delle indagini preliminari devono indicare chiaramente le date, l'assenza di proroghe o nuove iscrizioni e collegare la presunta inutilizzabilità agli atti posti a base della misura; senza tale dimostrazione il giudice può ritenere la regolarità degli atti.
- Per contrastare la valutazione del pericolo di reiterazione è necessario ripercorrere e confutare le singole condotte contestate ovvero dimostrare un mutamento fattuale rilevante (es. perdita della capacità di agire tramite rete di relazioni); argomentazioni generiche sul tempo passato, sequestro di società o perdita di incarichi non sono sufficienti se permangono elementi che dimostrano la potenziale capacità di reitera.
- I ricorsi che implicano una riconsiderazione selettiva e rivalutazione degli elementi di prova senza censurare errori di diritto o lacune motivazionali rischiano di essere dichiarati inammissibili: l'impugnazione deve evidenziare profili di illegittimità o insufficiente motivazione, non solo diversità di apprezzamento.
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