Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09818/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce nell'ambito dell'accertamento del passivo fallimentare. Una società fornitrice aveva inizialmente presentato domanda di ammissione al passivo per il corrispettivo di merce venduta e consegnata prima dell'apertura della procedura, ma tale domanda era stata respinta perché il credito era stato ritenuto sorto dopo la dichiarazione di fallimento. Successivamente la stessa società ha proposto una domanda ultratardiva, qualificando la pretesa non più come corrispettivo contrattuale, bensì come risarcimento del danno da omessa restituzione/custodia delle merci da parte della curatela, con collocazione in prededuzione, sostenendo che la nuova domanda fosse diversa per causa petendi e quindi non preclusa. Il tribunale ha invece dichiarato inammissibile la domanda, ritenendo identico il petitum economico e già formato il giudicato interno sulla precedente istanza. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità del decreto per omessa sottoscrizione del giudice relatore; 2) violazione delle norme sul procedimento di verifica del passivo e dell'efficacia preclusiva della domanda tempestiva, sostenendo che la domanda tardiva fosse autonoma e diversa sia nel titolo sia nel petitum; 3) omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, fondato il secondo e assorbito il terzo.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo, e ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, affinché esamini nel merito la domanda ultratardiva della creditrice e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Quanto alla sottoscrizione del decreto, è stato ribadito che nel giudizio di opposizione allo stato passivo il provvedimento del tribunale, emesso in forma di decreto, deve essere sottoscritto dal solo presidente del collegio e non anche dal relatore. Quanto al merito, la Corte ha invece affermato che la domanda ultratardiva era diversa da quella tempestiva sia per petitum sia per causa petendi: la prima aveva ad oggetto il corrispettivo contrattuale della fornitura, la seconda un preteso danno risarcitorio ex art. 2043 c.c. per mancata custodia/restituzione dei beni. Non operava quindi la preclusione derivante dal giudicato interno formatosi sulla prima domanda.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, n. 3 e n. 4; primo comma, n. 5

    viene richiamato come base dei motivi di ricorso per cassazione; il terzo motivo è stato assorbito dall'accoglimento del secondo.

  • art. 132 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere una nullità del decreto per omessa sottoscrizione del relatore, ma la censura è stata respinta.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta nullità del decreto, ma senza esito favorevole.

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nella censura di nullità del decreto, non accolta.

  • art. 162 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nella censura formale, respinta.

  • art. 267 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nella censura di nullità, respinta.

  • art. 119 disp. att. c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, ma la Corte ha escluso la necessità della firma del relatore.

  • art. 135 c.p.c.

    il decreto emesso dal tribunale in opposizione allo stato passivo deve essere sottoscritto dal solo presidente del collegio; non è necessaria la firma del relatore.

  • art. 93 l.fall.

    richiamato in relazione alla disciplina della domanda di ammissione al passivo e delle insinuazioni tempestive/tardive.

  • art. 95 l.fall.

    richiamato in relazione al procedimento di verifica dello stato passivo.

  • art. 101 l.fall.

    richiamato a sostegno della disciplina delle domande tardive di insinuazione al passivo.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per il principio del giudicato interno formatosi sulla domanda tempestiva.

  • art. 111 l.fall.

    evocato dalla ricorrente per la richiesta di prededuzione della domanda ultratardiva.

  • art. 111-bis l.fall.

    evocato dalla ricorrente per la collocazione in prededuzione del credito dedotto in via ultratardiva.

  • art. 2043 c.c.

    la Corte qualifica la seconda domanda come azione risarcitoria per fatto illecito/omessa custodia della curatela.

Massime di principio

  • Nel procedimento di verifica del passivo fallimentare, la domanda ultratardiva è ammissibile solo se introduce una pretesa realmente diversa da quella già fatta valere tempestivamente, sia quanto al petitum sia quanto alla causa petendi; in caso contrario opera la preclusione derivante dal giudicato interno formatosi sulla domanda originaria.
  • Ai fini del giudicato e delle preclusioni nel passivo fallimentare non rileva solo l'identità del fatto storico di sfondo, ma occorre verificare l'identità oggettiva del rapporto giuridico dedotto; se mutano gli elementi costitutivi della pretesa e la causa petendi, il giudicato non si estende alla nuova domanda.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il decreto del tribunale va sottoscritto dal solo presidente del collegio, non essendo necessaria la firma del relatore.
  • Quando la prima domanda riguarda il corrispettivo contrattuale di una fornitura e la seconda domanda è fondata su un distinto titolo risarcitorio per mancata custodia o mancata restituzione dei beni, le due pretese non sono automaticamente sovrapponibili e la seconda non può essere respinta solo perché riferita al medesimo importo economico.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileResponsabilità civileObbligazioni
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.