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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44699/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma: il ricorrente censura l'ordinanza del Tribunale di Velletri che aveva revocato, per superfluità, l'assunzione di prove testimoniali a discarico già ammesse dalla difesa. Si deduce la violazione dell'art. 495, comma 4, cod. proc. pen. (revoca adottata senza motivazione e senza sentire le parti), la lesione del diritto di difesa in quanto le deposizioni sarebbero state decisive per provare l'estraneità dell'imputato, e la mancata pronuncia della Corte territoriale sulla questione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, sebbene la Corte d'appello non si sia espressamente pronunciata sull'ordinanza di revoca, la valutazione documentale in sentenza implicava che la revoca non aveva inciso sul giudizio finale. Inoltre il ricorrente non ha rispettato il principio di specificità (art. 581 cod. proc. pen.) non indicando i testi, i contenuti delle loro dichiarazioni e la loro decisività; e non ha dedotto immediatamente l'eventuale nullità in primo grado ai sensi dell'art. 182, comma 2, per cui la nullità si è sanata. Pertanto il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata soltanto in relazione alla richiesta di trattazione orale; non rilevante per il merito della questione sulla revoca delle prove.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c), d), e) cod. proc. pen.

    Elencazione dei motivi di ricorso per cassazione richiamati dall'imputato; la Corte valuta l'ammissibilità e la fondatezza delle doglianze proposte sulla base di tali lett. quando specificate.

  • art. 495, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiesta dalla difesa: il ricorrente ha sostenuto la violazione di tale disposizione per mancata decisione motivata e mancata audizione delle parti; la Corte ha preso atto della doglianza ma ha ritenuto che l'omessa motivazione determini una nullità che doveva essere tempestivamente rilevata (art. 182) o che, comunque, la revoca risultava non decisiva alla luce del materiale probatorio documentale.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto del principio del 'favor impugnationis': l'assenza nell'atto di appello di formale impugnazione dell'ordinanza non determina di per sé inammissibilità se è comunque possibile individuare il provvedimento censurato e le ragioni della censura.

  • art. 581, cod. proc. pen.

    Principio di specificità delle impugnazioni: la Corte ricorda che chi impugna deve illustrare in modo specifico la rilevanza delle prove revocate, indicando soggetti, contenuti e livello di decisività; l'assenza di tali elementi rende la censura inammissibile.

  • art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    La mancata impugnazione immediata (o mancata deduzione tempestiva) di una nullità di ordine generale relativa a revoca non motivata comporta la sua sanatoria: la parte doveva eccepire la nullità nel giudizio di primo grado o essa si considera sanata.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Conseguenze dell'inammissibilità: condanna alle spese processuali e possibilità di infliggere ammende; la Corte ha condannato al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per motivi di colpa nella determinazione del ricorso.

Massime di principio

  • Se si contesta in appello la revoca di prove testimoniali decisa in primo grado, occorre specificare nel motivo di impugnazione i testimoni, i temi delle loro dichiarazioni e spiegare concretamente la loro decisività rispetto al materiale probatorio esistente (principio di specificità, art. 581).
  • Una revoca di prove pronunciata senza motivazione può configurare una nullità di ordine generale la quale deve essere tempestivamente eccepita nel corso del processo di merito (art. 182, comma 2); in mancanza la nullità si considera sanata.
  • La Corte d'appello può ritenersi implicitamente intervenuta sulla questione quando la sua decisione mostra che il giudizio si è fondato su elementi probatori alternativi ritenuti decisivi; in tali casi la mancata pronuncia espressa può non comportare danno rimediabile in cassazione.
  • In cassazione non basta un'affermazione apodittica che le prove revocate sarebbero state decisive: la doglianza deve essere dimostrata e non meramente prospettata, altrimenti il ricorso è inammissibile o manifestamente infondato.
  • Per evitare la condanna alle spese e ammende per ricorso manifestamente infondato, valutare attentamente la fondatezza sostanziale e la tempestività delle censure prima di proporre ricorso per cassazione.

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