Cassazione Penale, Sentenza n. 29687/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revoca della sentenza definitiva che aveva riconosciuto la sussistenza delle condizioni per la estradizione negli USA per omicidio aggravato e distruzione di cadavere. Il difensore ha sostenuto che la sentenza di estradizione può essere revocata al mutare delle condizioni che ne avevano giustificato l'emissione, richiamando misure cautelari della Corte EDU (divieto di consegna per rischio di trattamento incompatibile con l'art. 3 CEDU), successivi atti diplomatici e una modifica del decreto ministeriale (revoca e nuovo decreto limitato a reati di grado inferiore). Ha inoltre denunciato l'assenza di impegni giudiziari vincolanti da parte degli USA e richiamato le condizioni di età e salute della ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte di Appello che aveva negato la revoca della sentenza di estradizione definitiva perché, secondo l'orientamento consolidato, la sentenza che autorizza l'estradizione non rientra tra i provvedimenti suscettibili di revisione ex art. 630 c.p.p.; gli eventuali errori nella concessione dell'estradizione sono rimediabili con impugnazione per cassazione (art. 706 c.p.p.) e non mediante revisione. Ha altresì precisato che le misure della Corte EDU e le successive modifiche hanno riguardato il decreto ministeriale e non la sentenza definitiva di estradizione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che la norma sulla revisione non comprende le sentenze favorevoli all'estradizione: la revisione è un rimedio per correggere errori in sentenze di condanna, mentre la sentenza di estradizione non ha funzione sanzionatoria.
Indica il rimedio processuale appropriato per impugnare decisioni sull'estradizione (ricorso per cassazione, anche nel merito); la Corte ha sottolineato che gli errori nella concessione dell'estradizione vanno rimediati con questo strumento.
art. 705, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen.
Norma menzionata nel ricorso con riferimento a divieti che possono incidere sull'esecuzione dell'estradizione (condizioni di età e salute); la Corte non ha ritenuto che ciò giustificasse la revisione della sentenza definitiva.
art. 3 CEDU
Rilevanza di un rischio concreto di trattamento incompatibile (tortura o trattamenti inumani/degradanti) è stata invocata dalla ricorrente e dalla Corte EDU con misure provvisorie; la Corte di Cassazione ha osservato che quelle misure hanno riguardato il decreto ministeriale, non la sentenza di estradizione definitiva.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 23982 del 04/05/2011 Rv. 250022
Orientamento consolidato citato dalla Corte che esclude l'applicabilità della revisione alle sentenze che accolgono la richiesta di estradizione, per la diversa finalità della procedura estradizionale rispetto al giudizio di condanna.
Massime di principio
- Le sentenze definitive che autorizzano l'estradizione non sono soggette alla revisione prevista per le sentenze di condanna; per contestarle occorre utilizzare i rimedi ordinari di impugnazione (es. ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 706 c.p.p.)
- Le misure cautelari della Corte EDU e le trattative/dichiarazioni diplomatiche possono influire sul decreto ministeriale di consegna, ma non incidono automaticamente sulla validità di una sentenza definitiva di estradizione emessa da un giudice nazionale
- Per ottenere la modifica della portata di un decreto di estradizione (es. derubricazione dei capi di imputazione o limitazione della consegna) sono necessarie garanzie e impegni formali e vincolanti da parte dello Stato richiedente (preferibilmente atti scritti e impegni del competente ufficio giudiziario), non solo note diplomatiche generiche
- Questioni relative a salute, età o rischi di trattamenti vietati dalla CEDU devono essere documentate e percorse nei canali procedurali appropriati; la loro sussistenza può giustificare misure cautelari o interventi dell'esecutivo, ma non automaticamente la revisione della sentenza di estradizione
- Proporre ricorsi manifestamente infondati comporta il rischio di condanna alle spese e di sanzioni economiche; valutare preliminarmente la correttezza del rimedio processuale rispetto all'oggetto della controversia
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