Cassazione Civile, Ordinanza n. 24353/2022 del 05/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento con cui l'Ufficio ha rideterminato sinteticamente il reddito IRPEF del contribuente per gli anni d'imposta 2007 e 2008. In primo grado la CTP aveva accolto i ricorsi del contribuente; la CTR, in un primo passaggio, aveva invece accolto l'appello dell'Ufficio e dichiarato inammissibili i ricorsi originari. Dopo un precedente giudizio di legittimità che aveva cassato con rinvio quella decisione, la CTR in sede di rinvio ha nuovamente accolto gli appelli dell'Agenzia. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio non avesse considerato circostanze rilevanti: convivenza con i genitori, lavoro subordinato fino a ottobre 2007, breve durata dell'attività autonoma avviata il 20 novembre 2007, investimenti iniziali importanti per l'avvio dell'attività, percezione del TFR e modalità di calcolo dell'accertamento sintetico.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso: nella motivazione della CTR non vi era alcuna traccia delle circostanze fattuali indicate dal ricorrente, le quali erano idonee a incidere sulla valutazione della controversia, almeno quanto al quantum dell'accertamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di più fatti decisivi per il giudizio
Il motivo è accolto quando la sentenza impugnata non dia conto di fatti storici specifici, decisivi e discussi tra le parti, la cui considerazione avrebbe potuto condurre a una diversa decisione.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il vizio di omesso esame di fatti decisivi sussiste quando la motivazione della sentenza non contempli circostanze fattuali specifiche e rilevanti, ritualmente dedotte e potenzialmente idonee a incidere sull'esito della controversia.
- Nell'accertamento sintetico del reddito, il giudice di merito deve valutare tutte le circostanze fattuali dedotte dal contribuente che possano incidere sulla concreta capacità contributiva e, in particolare, sul quantum dell'imposizione contestata.
- La mancata considerazione di elementi di fatto rilevanti che possano giustificare la provenienza delle risorse o incidere sulla quantificazione dell'accertamento comporta cassazione della sentenza con rinvio per nuovo esame.
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