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Sentenza

Sentenza del 10/06/2015 n. 12013 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune aveva richiesto con cartella notificata il 4 dicembre 2007 euro 59.815,58 per ICI relativa agli anni 1999 e 2000. La società aveva presentato il 12 aprile 2005 domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 289/2002 e pagato tempestivamente soltanto le prime tre rate, per complessivi euro 16.658,16, versando in ritardo le successive. Dopo che la Commissione tributaria provinciale di Siracusa aveva accolto il ricorso ritenendo definita la controversia per condono, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 59/16/12 depositata il 5 marzo 2012, aveva riformato la decisione: gli avvisi di liquidazione presupposti, notificati il 14 settembre 2005 e il 1° gennaio 2006, non erano stati impugnati. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, vizio di motivazione, sostenendo che il regolamento comunale consentiva di iscrivere a ruolo le rate residue senza far venir meno la sanatoria; con il secondo, violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, assumendo che il Comune avesse proposto domande nuove in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha rigettato il primo motivo perché la CTR aveva adeguatamente motivato l'inammissibilità dell'impugnazione della cartella, fondata su vizi degli atti presupposti: gli avvisi di liquidazione erano divenuti definitivi e il diniego del condono era intervenuto prima della notifica della cartella, sicché questa non poteva essere utilizzata per contestare quegli atti. Ha inoltre rilevato che la domanda di condono era stata presentata prima della notifica degli avvisi di liquidazione. Il secondo motivo è stato respinto per difetto di autosufficienza, poiché la società non aveva indicato quali fossero le asserite domande nuove. Lo Bello Fosfovit s.r.l. è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.500, oltre spese accessorie e forfetarie.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 13

    La L. n. 289 del 2002, art. 13, attribuisce a Regioni, Province e Comuni la potestà di adottare, in relazione ai tributi propri, forme di definizione agevolata per l'adempimento di obblighi tributari in tutto o in parte non adempiuti e prevede che, qualora tali modalità di definizione agevolata riguardino situazioni già oggetto di contenzioso giurisdizionale, la richiesta del contribuente di avvalersene comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale, mentre il completo adempimento dei conseguenti obblighi tributari determina l'estinzione del giudizio.

    La definizione agevolata dei tributi locali produce l'estinzione del giudizio soltanto con il completo adempimento degli obblighi conseguenti; la sola presentazione della domanda non basta.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    La società ha invocato la norma denunciando che il Comune avrebbe formulato domande nuove in appello; la Corte non ha esaminato nel merito la censura perché il ricorso non specificava quali domande fossero nuove.

  • Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 1

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente per contestare l'introduzione di domande nuove in appello. La censura non è stata scrutinata nel merito, poiché mancava l'indicazione concreta delle domande asseritamente nuove.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    La ricorrente ha dedotto un vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR adeguata, poiché spiegava che il ricorso contro la cartella lamentava vizi degli atti presupposti ormai definitivi.

Massime di principio

  • La definizione agevolata di un tributo locale non comporta automaticamente l'estinzione della controversia: occorre adempiere integralmente gli obblighi previsti dalla procedura.
  • La cartella di pagamento non può essere usata per contestare vizi degli atti impositivi presupposti che siano divenuti definitivi per mancata impugnazione; occorre impugnare tempestivamente gli atti che si intendono contestare.
  • Chi denuncia in cassazione l'introduzione di domande nuove in appello deve indicare con precisione quali domande sarebbero state formulate per la prima volta, altrimenti la censura può essere respinta per difetto di autosufficienza.

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