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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23679/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero, ritenendo manifestamente infondato il motivo di doglianza sulla riqualificazione del reato e sulla determinazione della pena. La decisione di merito di primo grado, che aveva condannato l'imputato per minaccia con applicazione della multa, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Nel giudizio di appello, riqualificato come ricorso, il pubblico ministero impugnava la sentenza del Tribunale che aveva condannato l'imputato alla multa di euro 200 per il reato di minaccia. Il motivo deduceva violazione di legge, sostenendo l'illegittimità dell'implicita riqualificazione del fatto nel più lieve delitto di minaccia semplice conseguente al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. La difesa dell'imputato chiedeva l'inammissibilità del ricorso, anche per tardività. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando il principio per cui la derubricazione in melius in una fattispecie meno grave è legittima e che, in tema di minaccia, quando le attenuanti generiche prevalgono sull'aggravante di cui all'art. 612, secondo comma, c.p., la pena va individuata sulla base della fattispecie semplice e non di quella aggravata.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    La pena va determinata, dopo il giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche, facendo riferimento alla fattispecie semplice quando l'aggravante è recessiva.

Massime di principio

  • La riqualificazione in melius del fatto in una fattispecie meno grave è consentita nel processo penale ed è legittima quando il giudice ritenga non integrati gli elementi della forma più grave del reato.
  • In tema di minaccia, se le circostanze attenuanti generiche sono giudicate prevalenti rispetto all'aggravante prevista dall'art. 612, secondo comma, c.p., la pena deve essere commisurata sulla base della minaccia semplice e non dell'ipotesi aggravata.
  • Il motivo di ricorso che censuri la derubricazione del fatto in una ipotesi meno grave è manifestamente infondato quando si risolva in una contestazione della corretta applicazione del giudizio di bilanciamento tra circostanze e della conseguente base legale della pena.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacceCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona

Testo integrale

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