Cassazione Penale, Ordinanza n. 06535/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, dunque da soggetto privo della necessaria legittimazione processuale ai sensi dell'art. 613 c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Torino aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato per il reato di rapina impropria. L'imputato proponeva ricorso per cassazione personalmente, senza difensore iscritto nell'albo speciale. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi, poiché ha rilevato l'inammissibilità dell'impugnazione: il ricorso era stato proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 c.p.p., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, applicabile dal 3 agosto 2017.
Norme richiamate
nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017
Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato, poiché occorre la legittimazione del difensore nei casi previsti dalla norma come modificata.
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella causa di inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle ammende.
entrata in vigore il 3 agosto 2017
Ha modificato l'art. 613 c.p.p., incidendo sulla legittimazione a proporre ricorso per cassazione personalmente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato è inammissibile quando la normativa vigente richiede la sottoscrizione e la proposizione da parte di difensore abilitato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali; se la causa di inammissibilità è ascrivibile a colpa, può essere disposta anche la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni esclusivamente processuali, la Corte non esamina i motivi di merito relativi alla responsabilità penale o al fatto contestato.
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