Cassazione Civile, Ordinanza n. 02615/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione nel quale il giudice di merito ha accertato una simulazione parziale del canone: quello effettivamente pattuito e corrisposto risultava superiore a quello indicato nel contratto scritto. In primo grado il locatore era stato condannato a restituire alla conduttrice la somma di euro 10.685,00 ritenuta versata in eccedenza rispetto al canone contrattuale, per nullità del patto di maggiorazione. In appello il locatore sosteneva che, nella quantificazione delle somme da restituire, non fosse stato considerato l’omesso pagamento di quanto comunque dovuto dalla conduttrice secondo il contratto e che non fosse stata riconosciuta in compensazione né la somma per spese processuali liquidate alla conduttrice in un precedente giudizio di convalida di sfratto, né il controcredito risarcitorio per il ritardo nel rilascio dell’immobile. La conduttrice resisteva e, in via incidentale, chiedeva la restituzione di una somma ben maggiore, euro 75.409,00, asseritamente versata in eccedenza per canoni indebiti. In Cassazione il ricorrente proponeva due motivi, formulati in modo promiscuo e senza ancoraggio ai numeri dell’art. 360 c.p.c.; inoltre lamentava la mancata detrazione dei canoni asseritamente dovuti e la mancata compensazione dei controcrediti, ma senza soddisfare l’onere di specificità di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c., richiamando in modo generico atti e prove di merito e sollecitando un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio.
La decisione
La Corte ha rigettato l’eccezione di nullità della procura al difensore del ricorrente, ritenendola validamente conferita anche se in documento separato e allegato telematicamente al ricorso. Tuttavia ha dichiarato inammissibile il ricorso: da un lato perché i motivi erano formulati in maniera promiscua e non riconducibile con chiarezza ai parametri dell’art. 360 c.p.c., dall’altro perché mancava la specifica indicazione degli atti e dei documenti rilevanti, in violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c. La Corte ha inoltre osservato che le censure miravano sostanzialmente a ottenere un nuovo esame delle prove e della quantificazione del credito/debito, attività preclusa in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per affermare il requisito della procura speciale nel ricorso per cassazione.
come novellato dalla legge 27 maggio 1997, n. 141
la procura speciale può essere validamente conferita anche su foglio separato, se materialmente unito al ricorso e idoneo a far presumere la riferibilità al giudizio di cassazione.
i motivi di ricorso devono essere tassativi e chiaramente scindibili; è inammissibile la sovrapposizione indistinta di censure riconducibili a diversi vizi.
il ricorso deve contenere la puntuale indicazione e localizzazione degli atti e documenti su cui si fondano le censure; il richiamo generico o la mera richiesta di riesame del materiale istruttorio comportano inammissibilità.
art. 13 c.1-quater d.P.R. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
richiamato per il deposito delle memorie in vista dell’adunanza camerale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere costruiti in modo chiaro, autonomo e riconducibile a uno specifico vizio denunciato; la commistione di doglianze di diritto e di fatto, senza separazione logica, determina inammissibilità.
- La deduzione di errori relativi alla valutazione delle prove o alla quantificazione di crediti e debiti non può tradursi in una richiesta di nuovo esame del merito, perché alla Corte di cassazione spetta solo il controllo di legittimità.
- Chi impugna in cassazione deve rispettare puntualmente l’onere di specificità e di localizzazione degli atti e documenti rilevanti: il mero richiamo al fascicolo o a difese svolte in merito non è sufficiente.
- La procura al difensore per il giudizio di cassazione è valida anche se separata dall’atto, purché materialmente unita al ricorso e inequivocamente riferibile al giudizio di legittimità, secondo una lettura sostanzialistica del requisito di specialità.
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