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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18467/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma in Appello della condanna per estorsione. Il ricorrente deduce: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla credibilità delle persone offese, ritenute incongruenti e contraddittorie (numero di persone presenti, dichiarazioni contrastanti di NADELCU Jana, presunto teste smentitore CONTE, messaggi Facebook che avrebbero scagionato l'imputato, dichiarazioni dell'imputato ritenute "scherzo"); 2) mancata individuazione di un'unica fattispecie tentata per le diverse richieste di denaro; 3) vizio in ordine al trattamento sanzionatorio e diniego delle circostanze attenuanti generiche; 4) mancata concessione della sospensione condizionale della pena e presunta reformatio in peius in relazione alla prognosi negativa formulata in Appello rispetto al Tribunale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per la maggior parte dei motivi, ritenendoli questioni di fatto non revisionabili in questa sede e valutando adeguata la motivazione sui punti di credibilità delle persone offese. Ha ritenuto infondata l'eccezione di unicità della fattispecie perché sollevata per la prima volta in cassazione. Ha considerato congruo il trattamento sanzionatorio (pena prossima ai minimi, concessione massima delle attenuanti generiche, disapplicazione della recidiva e contenuto aumento in continuazione). Tuttavia, ha accolto parzialmente il ricorso annullando la sentenza limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena, ritenendo che sul giudizio prognostico si fosse formato giudicato in assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero e che il giudice di appello non potesse quindi riformare ex novo tale valutazione; ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio esclusivamente sulla sospensione condizionale. Per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile e la dichiarazione di responsabilità è dichiarata irrevocabile.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'enunciazione dei motivi di ricorso ai puntuali argomenti necessari per la motivazione, prescrivendo sinteticità e specificità delle censure in cassazione

  • Sez. U, sent. n. 47127 del 24/06/2021

    Principio secondo cui il grado di approfondimento motivazionale richiesto per l'aumento di pena in continuazione è correlato all'entità dell'aumento stesso: aumenti minimi richiedono motivazione meno estesa purché sia verificabile la proporzione tra le pene

  • Sez. U, sent. n. 41461 del 19/07/2012 e altre pronunce (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008)

    Giurisprudenza richiamata per il principio che la valutazione della credibilità delle parti e dei testimoni, se adeguatamente motivata dal giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità salvo manifesti vizi logici o contraddizioni insanabili

Massime di principio

  • La valutazione della credibilità delle persone offese e dei testimoni è prerogativa del giudice di merito: contraddizioni non gravi o spiegabili dal tempo trascorso non comportano automaticamente l'inefficacia della prova dichiarativa se il giudice fornisce motivazione logica e congrua.
  • Questioni di fatto e ricostruzioni probatorie adeguatamente motivate non sono riesaminabili in Cassazione; è essenziale concentrare e documentare in sede di appello gli elementi di fatto che si intendono contestare per non incorrere in inammissibilità in Cassazione.
  • Eccezioni o argomentazioni nuove sollevate per la prima volta in Cassazione (es. ricondurre più condotte a un'unica fattispecie) rischiano di essere dichiarate inammissibili; vanno esperite nei gradi di merito.
  • Il giudizio sul trattamento sanzionatorio gode di ampia discrezionalità quando le pene sono nei limiti edittali e gli aumenti in continuazione sono contenuti, purché la motivazione sia congrua e proporzionata.
  • La sospensione condizionale della pena è soggetta a valutazione prognostica discrezionale; se una parte (es. il PM) non impugna specifici profili giudicati in primo grado, si può formare giudicato su quell'accertamento e l'appello non può riformare liberamente la prognosi. Tuttavia la Cassazione può annullare e rinviare se vi sono vizi di diritto rispetto alla valutazione della sospensione.
  • Per preservare efficacemente i rimedi: a) sollevare tutte le questioni rilevanti già in appello; b) documentare concretamente le contraddizioni o le prove alternative in grado; c) se si mira alla sospensione condizionale, presentare in modo chiaro elementi che possano favorire la prognosi di non recidiva e, se necessario, prevedere impugnazioni incidentali del PM su questioni prognostiche.

Testo integrale

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