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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26229/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ritenendo le censure estranee ai motivi di ricorribilità consentiti contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del GIP con cui gli era stata applicata la pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e ss. c.p.p., deducendo violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione. In particolare, lamentava la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e chiedeva l'annullamento della decisione. La Corte ha però rilevato che, per le sentenze di patteggiamento emesse dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi inerenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; non sono quindi deducibili censure sull'affermazione di responsabilità, sulla valutazione della prova o sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso in camera di consiglio senza formalità quando l'inammissibilità è palese.

  • art. 1, comma 62, L. 23 giugno 2017, n. 103

    a decorrere dal 3 agosto 2017

    ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p.; la Corte ne ricava il regime processuale applicabile ai ricorsi contro il patteggiamento successivi alla riforma.

  • art. 1, comma 51, L. 23 giugno 2017, n. 103

    successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa

    individua il discrimine temporale per l'applicazione del nuovo regime di ricorribilità contro la sentenza di patteggiamento.

  • art. 129 c.p.p.

    ex art. 129 cod. proc. pen.

    la Corte esclude che la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 sia deducibile come motivo di ricorso avverso il patteggiamento nel regime vigente.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità.

  • Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    richiamata per affermare che, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, segue la condanna alla sanzione pecuniaria.

  • artt. 444 e ss. c.p.p.

    normativa di riferimento per il patteggiamento, con limiti specifici all'impugnazione per cassazione.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i giudizi instaurati o gli atti successivi alla riforma del 2017, il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi tassativamente indicati dalla legge: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Non sono deducibili, con ricorso per cassazione avverso il patteggiamento, censure attinenti all'affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova o alla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • Quando la causa di inammissibilità del ricorso è palese e non vi è assenza di colpa nella sua determinazione, la Corte può dichiararla senza formalità e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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