Sentenza del 30/07/2019 n. 20475 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) - ENTI NON COMMERCIALI - COMPONENTI NEGATIVI Deducibilità - Disciplina di cui all'art. 21, comma 3, del d.P.R. n. 598 del 1973 - Portata - Applicabilità - Condizioni - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Fondo chiedeva il rimborso dell'IRPEG ritenuta indebitamente versata per il periodo d'imposta 1986 e la restituzione di maggiori somme pagate a titolo di ILOR. Sosteneva che l'art. 21, comma 3, del d.P.R. n. 598 del 1973 consentisse agli enti non commerciali di dedurre proporzionalmente i costi e gli oneri, anche in assenza di attività commerciale o di contabilità separata. In particolare, chiedeva di considerare deducibili, almeno proporzionalmente, le riserve tecniche e gli accantonamenti connessi all'attività previdenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'inapplicabilità del criterio proporzionale di deduzione previsto dall'art. 21, comma 3, del d.P.R. n. 598 del 1973. Tale criterio riguarda esclusivamente gli enti non commerciali che svolgono anche un'attività commerciale, seppure occasionale, produttiva di reddito d'impresa e non assistita da contabilità separata. Il Fondo non svolgeva alcuna attività commerciale e l'accantonamento delle riserve matematiche costituiva una finalità istituzionale, non un'attività commerciale. I redditi fondiari e di capitale dell'ente erano già determinati al netto secondo le norme specifiche e un'ulteriore deduzione avrebbe costituito un'agevolazione ingiustificata. Il Fondo è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 5.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 21, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 598 del 1973
La deducibilità dei costi e degli oneri secondo il criterio proporzionale ha riguardo ai soli enti che svolgano attività promiscua.
Il comma 3 introduce una regola proporzionale applicabile agli enti non commerciali che svolgono, oltre all'attività istituzionale, anche un'attività commerciale, anche occasionale, senza contabilità separata. Non consente invece deduzioni ulteriori agli enti che svolgono esclusivamente attività istituzionale.
Artt. 19 e 20 d.P.R. n. 598 del 1973
I redditi degli enti non commerciali devono essere determinati secondo le regole proprie delle singole categorie reddituali, in particolare per i redditi fondiari e di capitale.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo per la parte soccombente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Per applicare la deduzione proporzionale dei costi prevista per gli enti non commerciali è necessario dimostrare l'effettivo svolgimento, anche occasionale, di un'attività commerciale produttiva di reddito d'impresa.
- L'attività istituzionale di un ente non commerciale, anche quando comporti accantonamenti, gestione di contributi o costituzione di riserve, non diventa per ciò solo attività commerciale.
- Se l'ente consegue esclusivamente redditi fondiari o di capitale, questi sono normalmente già determinati al netto secondo le rispettive regole fiscali; non è quindi possibile ottenere un'ulteriore deduzione generale dei costi istituzionali.
- L'assenza di contabilità separata rileva solo quando esiste effettivamente un'attività commerciale promiscua: in tal caso la legge può consentire una deduzione proporzionale, mentre non può supplire alla mancanza dell'attività commerciale.
- Gli enti che intendono far valere costi riferibili ad attività commerciali dovrebbero poter documentare sia l'esistenza dell'attività d'impresa sia il collegamento dei costi con essa, mediante una gestione contabile idonea.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 lug 2019Sentenza del 30/07/2019 n. 160 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 30 lug 2019Sentenza del 30/07/2019 n. 322 - Comm. Trib. Prov. Campobasso
- Sentenza · 30 lug 2019Sentenza del 30/07/2019 n. 2801 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 30 lug 2019Sentenza del 30/07/2019 n. 20456 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 lug 2019Sentenza del 30/07/2019 n. 20457 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 lug 2019Sentenza del 30/07/2019 n. 20458 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →