Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40773/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la revisione ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p., denunciando un contrasto tra il giudicato emesso a suo carico (Corte d'Appello di Catania n. 1208/2020, divenuta irrevocabile il 14/07/2022, condanna a 6 anni e 8 mesi e multa di €30.000 in rito abbreviato per cessione di sostanza stupefacente) e la sentenza pronunciata a carico del correo Zappalà Luca Daniele, nella quale la sostanza ceduta era stata qualificata come marijuana (applicazione del favor rei) anziché cocaina. La difesa sosteneva che vi fosse inconciliabilità tra i due giudicati e che tale contrasto avrebbe dovuto determinare l'apertura della revisione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la presunta discordanza tra le sentenze concerne la diversa qualificazione giuridica della stessa fattispecie (natura della sostanza: cocaina vs marijuana) e non un divergente accertamento del fatto storico. La decisione precisa che la revisione, ai sensi dell'art. 631 c.p.p., è ammessa solo se il nuovo motivo conduce al proscioglimento; la mera possibilità di un trattamento sanzionatorio meno afflittivo non apre alla revisione. Richiamata la pronuncia Sez. VI n.25591/2020 che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale sull'art. 631. Conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di €3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente come base per la revisione; riguarda i motivi di revisione ma, nella pratica, è stata valutata insieme alle limitazioni previste dall'art. 631.

  • art. 631 cod. proc. pen.

    Interpretazione decisiva: l'art. 631 limita l'ambito della revisione al caso in cui il nuovo elemento conduca al proscioglimento. La Corte ha ritenuto che la diversa qualificazione della sostanza, che comporterebbe al più una pena inferiore, non rientri nei casi ammessi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna per inammissibilità: applicata per disporre la sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) in caso di assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. VI, n.25591 del 27/05/2020 (giurisprudenza costituzionalmente rilevante)

    Gli Ermellini hanno già ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 631 nella parte in cui esclude la revisione volta soltanto a ottenere un trattamento sanzionatorio meno afflittivo; tale orientamento è richiamato per sostenere la legittimità del limite normativo.

Massime di principio

  • La revisione ex art. 630 e seguenti è ammessa solo se il nuovo elemento o il contrasto tra giudicati conduce al proscioglimento: divergenze che comportano solo una diminuzione della sanzione sono inammissibili.
  • Il contrasto rilevante tra giudicati deve riguardare il fatto storico (circostanze oggettive, identità dell'evento, elementi che escludono la commissione del reato o l'imputabilità), non la mera diversa qualificazione giuridica o la diversa valutazione della stessa prova.
  • Diversi esiti probatori tra riti (per esempio giudizio abbreviato vs giudizio ordinario) e l'applicazione del principio del favor rei non costituiscono automaticamente motivo di revisione se la base fattuale rimane coincidente.
  • Per attivare con successo una richiesta di revisione è necessario documentare un'inconciliabilità oggettiva tra i giudicati: es. una sentenza sopravvenuta che accerta l'inesistenza dell'evento, l'errata identificazione dell'autore o prove decisive nuove che escludono il fatto.
  • Nel valutare l'opportunità di proporre la revisione, considerare il rischio di inammissibilità e le sanzioni (spese e ammenda): quando l'obiettivo è ottenere un trattamento meno afflittivo, è spesso più efficace esplorare altri rimedi processuali o ricercare elementi che possano realmente condurre al proscioglimento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.