Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 08943/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per rapina. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge sulla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta dovesse essere riqualificata come furto e non come rapina; la censura mirava, in sostanza, a una diversa lettura delle prove, in particolare delle dichiarazioni della teste e del contenuto della minaccia. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Con il terzo motivo ha lamentato l'omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, il secondo manifestamente infondato alla luce del principio secondo cui, nella rapina, la speciale tenuità va apprezzata considerando sia il valore della cosa sottratta sia il pregiudizio arrecato alla persona offesa, e il terzo manifestamente infondato perché il diniego delle attenuanti generiche poteva risultare da motivazione implicita, essendo già stato riconosciuto un trattamento favorevole sul fatto di lieve entità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero non consentiti o manifestamente infondati e che il terzo fosse infondato, anche perché la richiesta di attenuanti generiche riproponeva sostanzialmente il medesimo elemento già valorizzato per il riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Non citato nel testo.

  • art. 628 c.p.

    Il fatto è stato qualificato come rapina; la sentenza richiama la natura plurioffensiva del delitto e i requisiti per l'attenuante del danno di speciale tenuità.

  • art. 62 c.p.

    È richiamata, in relazione alla rapina, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, che richiede una valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati al patrimonio e alla persona offesa.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere rigettate con motivazione anche implicita quando il diniego dell'attenuazione del trattamento sanzionatorio sia già adeguatamente motivato su analoghi elementi.

  • art. 610 c.p.

    Non citato nel testo.

  • art. 616 c.p.p.

    È applicata la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi vengono esaminati come censure di violazione di legge e vizio di motivazione, ma il primo è ritenuto estraneo al sindacato di legittimità perché richiede una rivalutazione del fatto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove, salvo l'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali decisivi.
  • In tema di rapina, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non dipende solo dal modesto valore del bene sottratto, ma richiede la considerazione complessiva anche del pregiudizio subito dalla persona offesa per violenza o minaccia, essendo il reato plurioffensivo.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere sorretto da motivazione implicita quando il giudice abbia già adeguatamente spiegato il rigetto di altre richieste di attenuazione fondate sugli stessi elementi fattuali.
  • La riproposizione in cassazione di una richiesta già valutata nei gradi di merito, senza specifici profili nuovi e decisivi, può integrare motivo manifestamente infondato o generico.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.