Sentenza del 28/06/2016 n. 13330 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito della donazione del 20 giugno 2006 della nuda proprietà di immobili, con riserva di usufrutto per la donante e il coniuge, l’Agenzia aveva emesso un avviso di rettifica e liquidazione per imposte ipotecarie e catastali pari a 68.998 euro, oltre sanzioni e interessi. L’avviso non fu impugnato; dopo l’iscrizione a ruolo venne notificata una cartella di pagamento di 163.716,30 euro. C.B. contestò la cartella sostenendo che l’avviso presupposto non le fosse stato validamente notificato e contestò anche la valutazione degli immobili. L’Agenzia ha impugnato in Cassazione la decisione della CTR che aveva dichiarato inammissibile il suo appello perché la prova della notifica era stata dedotta e documentata solo in secondo grado. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 57 del D.Lgs. 546/1992, sostenendo che la regolarità della notifica fosse una mera difesa e non una nuova eccezione. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 7, comma 5, della L. 890/1982 e dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, riguardo alla necessità di una seconda raccomandata in caso di mancata consegna alla destinataria.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo: la deduzione dell’Ufficio secondo cui l’avviso presupposto era stato notificato regolarmente costituiva una mera difesa, non una nuova eccezione vietata in appello dall’art. 57 del D.Lgs. 546/1992. Ha inoltre precisato che, nel processo tributario, l’art. 58 consente la produzione in appello di nuovi documenti, anche se preesistenti e anche se non era impossibile produrli in primo grado. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la CTR aveva reso le proprie considerazioni sul merito solo ad abundantiam dopo aver dichiarato inammissibile l’appello: tali argomentazioni non producevano effetti e non dovevano essere impugnate. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio a una diversa sezione della CTR di Roma, anche per la liquidazione delle spese di Cassazione; non è stata quindi definita in questa sede la fondatezza della pretesa tributaria né la regolarità concreta della notifica.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
Se dunque la norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, comporta esclusivamente la preclusione delle eccezioni "nuove" e cioè di quelle eccezioni che si risolvono in "mutamento, in secondo grado, degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa" con conseguente ampliamento del "thema decidendum" [...] ne segue che [...] le contrarie allegazioni dell'Ufficio volte ad affermare la avvenuta notifica degli atti presupposti si limitano alla mera indicazione di un fatto già acquisito al giudizio, in quanto non introducono alcun elemento nuovo di indagine rispetto a quelli già introdotti nel giudizio con il ricorso introduttivo.
Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda le deduzioni che mutano gli elementi materiali della controversia e ampliano il thema decidendum. Non impedisce all’Amministrazione di contestare in appello le censure del contribuente, allegando che un fatto già rilevante nel giudizio — come la notifica dell’atto presupposto — si è verificato.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58
Sotto tale profilo vale bene richiamare il costante orientamento di questa Corte - avvalorato dal dato normativo testuale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 - in ordine alla specialità del rito tributario, che non consente un automatico rinvio formale all'art. 345 c.p.c. (ed alle condizioni ivi previste di ammissibilità di nuove prove documentali in grado di appello: Cass., 24 maggio 2002, n. 7602), non incontrando limiti nel processo tributario di appello la produzione di nuovi documenti "ancorchè preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado" [...] "indipendentemente dalla impossibilità dell'Interessato di produrli in prima istanza per causa a lui non imputabile".
Nel processo tributario d’appello è ammessa la produzione di nuovi documenti anche se già esistenti durante il primo grado e senza che occorra dimostrare l’impossibilità non imputabile di produrli prima; non si applicano automaticamente i limiti dell’art. 345 c.p.c.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18, comma 2, 19 e 24, comma 2
il giudizio tributario, anche in base alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 546 de 1992, art. 18, comma 2, art. 19, e art. 24, comma 2, è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso atto indicati, ed ha un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo, in primo grado, onde delimitare sin dalla nascita del rapporto processuale tributario le domande e le eccezioni proposte dalle parti.
Il giudizio tributario è impugnatorio: il giudice verifica la legittimità della pretesa contenuta nell’atto impugnato e l’oggetto della controversia è delimitato dai motivi del ricorso introduttivo. Entro tale ambito, le difese che si limitano a contestare le censure avversarie non ampliano di per sé la controversia.
Costituzione, art. 111, comma 2
Ne consegue che le eventuali argomentazioni di merito, rese "ad abundantiam" nella motivazione della sentenza, sono prive di effetti giuridici e non determinano alcun onere o interesse all'impugnazione in capo alla parte soccombente, che, ove proposta, va dichiarata inammissibile.
La Corte collega la rilevabilità del difetto di potere di decidere il merito al principio di ragionevole durata del processo. Le considerazioni sul merito formulate solo ad abundantiam, dopo una pronuncia che esclude il potere di esaminarlo, non hanno effetti giuridici né devono essere autonomamente impugnate.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, una parte può in appello svolgere mere difese che contestano le censure già formulate, senza che ciò costituisca automaticamente una nuova eccezione. Il limite opera quando la deduzione introduce nuovi elementi materiali e amplia il thema decidendum.
- Nel processo tributario d’appello possono essere prodotti nuovi documenti, anche se preesistenti al primo grado; la loro ammissibilità non dipende dalla prova che non fosse possibile produrli prima per causa non imputabile.
- Se il primo giudice accoglie il ricorso perché l’Amministrazione non ha provato la notifica dell’atto presupposto, l’Ufficio può contestare in appello tale ragione e produrre documentazione sulla notifica, purché non introduca una nuova domanda o un diverso fatto costitutivo della pretesa.
- Le statuizioni di merito formulate soltanto ad abundantiam dopo una pronuncia processuale che impedisce l’esame del merito sono prive di effetti; la parte soccombente non ha interesse a impugnarle autonomamente.
- La decisione in Cassazione ha disposto cassazione con rinvio e non ha stabilito che la notifica fosse effettivamente valida: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia applicando i principi processuali enunciati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 giu 2016Sentenza del 28/06/2016 n. 13294 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 28 giu 2016Sentenza del 28/06/2016 n. 13295 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 28 giu 2016Sentenza del 28/06/2016 n. 13297 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 28 giu 2016Sentenza del 28/06/2016 n. 13299 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 28 giu 2016Sentenza del 28/06/2016 n. 13300 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 28 giu 2016Sentenza del 28/06/2016 n. 13302 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →