Sentenza del 09/07/2015 n. 1262 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Riscossione - Cartella di pagamento - Cartella relativa al ruolo consegnato all'agente della riscossione in data anteriore all'1.06.2008 priva dell'indicazione del responsabile del procedimento e della sottoscrizione da parte di soggetto autorizzato - Nullità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la cartella fosse nulla perché relativa a un ruolo consegnato all'agente della riscossione prima del 1° giugno 2008, senza indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e notificazione della cartella, nonché priva della sottoscrizione del funzionario competente.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La mancata indicazione dei responsabili del procedimento non determina la nullità della cartella quando il ruolo è stato consegnato prima del 1° giugno 2008, poiché l'obbligo previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 è stato introdotto, con efficacia da tale data, dall'art. 36, comma 4-ter, del D.L. n. 248/2007. Anche l'assenza della sottoscrizione del funzionario competente non comporta, di per sé, l'invalidità della cartella, purché essa sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterla.
Norme richiamate
Art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
L'obbligo di indicare il responsabile del procedimento nella cartella di pagamento opera, a pena di nullità, secondo la decorrenza stabilita dalla normativa successiva.
Art. 36, comma 4-ter, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248
Ha introdotto l'obbligo, a pena di nullità, di indicare i responsabili dei procedimenti di iscrizione a ruolo e di emissione e notificazione della cartella, con decorrenza dal 1° giugno 2008.
Ordinanza della Corte di cassazione 31 maggio 2013, n. 13747
La validità della cartella non dipende necessariamente dalla presenza di sigillo, timbro o sottoscrizione leggibile, ma dalla sua inequivoca riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emetterla.
Massime di principio
- Per valutare la nullità di una cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento, occorre verificare la data di consegna del ruolo: per i ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008 tale omissione, secondo il principio affermato, non determina la nullità.
- L'assenza della firma del funzionario non rende automaticamente invalida la cartella: è sufficiente che l'atto sia riconducibile in modo certo all'amministrazione competente e che consenta di individuare l'autorità che lo ha emesso.
- Le irregolarità formali producono nullità solo quando la legge lo prevede per il periodo temporale applicabile oppure quando compromettono concretamente la riferibilità dell'atto, la sua intelligibilità o il diritto di difesa del destinatario.
- La verifica deve quindi concentrarsi sulla normativa vigente alla data rilevante, sulla riferibilità dell'atto all'ente competente e sull'eventuale pregiudizio concreto arrecato al contribuente.
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