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Sentenza

Sentenza del 09/07/2015 n. 1262 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Riscossione - Cartella di pagamento - Cartella relativa al ruolo consegnato all'agente della riscossione in data anteriore all'1.06.2008 priva dell'indicazione del responsabile del procedimento e della sottoscrizione da parte di soggetto autorizzato - Nullità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che la cartella fosse nulla perché relativa a un ruolo consegnato all'agente della riscossione prima del 1° giugno 2008, senza indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e notificazione della cartella, nonché priva della sottoscrizione del funzionario competente.

La decisione

La contestazione è stata respinta. La mancata indicazione dei responsabili del procedimento non determina la nullità della cartella quando il ruolo è stato consegnato prima del 1° giugno 2008, poiché l'obbligo previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 è stato introdotto, con efficacia da tale data, dall'art. 36, comma 4-ter, del D.L. n. 248/2007. Anche l'assenza della sottoscrizione del funzionario competente non comporta, di per sé, l'invalidità della cartella, purché essa sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterla.

Norme richiamate

  • Art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    L'obbligo di indicare il responsabile del procedimento nella cartella di pagamento opera, a pena di nullità, secondo la decorrenza stabilita dalla normativa successiva.

  • Art. 36, comma 4-ter, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248

    Ha introdotto l'obbligo, a pena di nullità, di indicare i responsabili dei procedimenti di iscrizione a ruolo e di emissione e notificazione della cartella, con decorrenza dal 1° giugno 2008.

  • Ordinanza della Corte di cassazione 31 maggio 2013, n. 13747

    La validità della cartella non dipende necessariamente dalla presenza di sigillo, timbro o sottoscrizione leggibile, ma dalla sua inequivoca riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emetterla.

Massime di principio

  • Per valutare la nullità di una cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento, occorre verificare la data di consegna del ruolo: per i ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008 tale omissione, secondo il principio affermato, non determina la nullità.
  • L'assenza della firma del funzionario non rende automaticamente invalida la cartella: è sufficiente che l'atto sia riconducibile in modo certo all'amministrazione competente e che consenta di individuare l'autorità che lo ha emesso.
  • Le irregolarità formali producono nullità solo quando la legge lo prevede per il periodo temporale applicabile oppure quando compromettono concretamente la riferibilità dell'atto, la sua intelligibilità o il diritto di difesa del destinatario.
  • La verifica deve quindi concentrarsi sulla normativa vigente alla data rilevante, sulla riferibilità dell'atto all'ente competente e sull'eventuale pregiudizio concreto arrecato al contribuente.

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