Cassazione Penale, Ordinanza n. 25364/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in forma de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., senza esaminare i motivi di merito. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata, condannata in primo grado e con sentenza d'appello confermativa, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione che le aveva applicato una pena pecuniaria per il reato di insolvenza fraudolenta ai danni di un privato. Il ricorso articolava quattro censure: 1) erronea valutazione dei termini relativi all'atto di querela; 2) contraddittorietà e illogicità della motivazione circa la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato; 3) omessa valutazione della sopravvenuta impossibilità di adempiere; 4) mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi perché ha rilevato una causa preliminare di inammissibilità: il ricorso era stato sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 613, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
L'atto di ricorso per cassazione, così come le memorie e i motivi nuovi, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione da parte di difensore non abilitato determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103
È richiamato come norma modificativa dell'art. 613 c.p.p., che ha rafforzato il requisito della sottoscrizione da parte del difensore cassazionista.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso nelle forme semplificate, quando la causa di inammissibilità emerge in modo preliminare e assorbente.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando vi siano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte è requisito di forma essenziale: la sua mancanza comporta inammissibilità senza esame dei motivi.
- La disciplina dell'art. 613 c.p.p. riguarda le modalità di proposizione dell'impugnazione e non la legittimazione sostanziale a proporla; anche quando il soggetto sia legittimato a ricorrere, l'atto è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore abilitato.
- Quando l'inammissibilità del ricorso dipende da una violazione immediatamente riconoscibile e imputabile alla parte ricorrente, la Corte può applicare la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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