Cassazione Penale, Sentenza n. 12211/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione tra più condanne per delitti relativi alla cessione e all'associazione per delinquere in materia di stupefacenti commessi nel 2006, nel periodo novembre 2007 - marzo 2008 e in marzo 2008. Il Tribunale dell'esecuzione aveva negato la continuazione ritenendo che le associazioni cui il Pascarella aveva partecipato fossero diverse e che vi fosse una cesura dimostrata dalla diversa posizione ricoperta (subordinato nel 2006, promotore nel 2007-2008); inoltre aveva ritenuto che la cessione di marzo 2008 non potesse essere unificata con l'associazione del 2006 perché già riconnessa con la condotta 2007-2008. Il ricorso denunciava la manifesta illogicità della motivazione, lamentando che la sentenza richiamata non aveva affermato una condanna ai sensi dell'art. 74 DPR 309/90 (associazione), ma solo ai sensi dell'art. 73 (singole cessioni), sicché il presupposto della diversa natura associativa e del ruolo di promotore era errato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che l'ordinanza impugnata si fondasse su un'errata lettura del contenuto di una sentenza (29/10/2012) da cui era derivata la falsa conclusione che il ricorrente fosse stato condannato per il reato associativo ex art. 74 DPR 309/1990. Poiché non risultava giudizialmente accertato il ruolo di promotore in una diversa associazione, mancava il presupposto della differenza di modus operandi invocata dal giudice dell'esecuzione. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza e rinviato il procedimento al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per un nuovo giudizio, che dovrà svolgersi con piena libertà valutativa ma nel rispetto dei principi giurisprudenziali sul riconoscimento della continuazione (verifica degli indicatori concreti: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, programmazione dei reati).
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990 (Testo unico stupefacenti)
La sentenza richiama la distinzione fra il reato di cessione (art. 73) e il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74). Nel caso concreto la Corte rileva che non risultava una condanna ai sensi dell'art. 74 nella pronuncia richiamata, per cui non poteva farsi derivare da ciò l'esistenza di un diverso e autonomo disegno associativo o un differente ruolo dell'imputato tale da escludere la continuazione
Giurisprudenza consolidata (Sez. U., citata)
Sez. U. n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074
Principio applicato: il riconoscimento della continuazione richiede, anche in sede di esecuzione, una verifica approfondita degli indicatori concreti (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità, abitudini programmate di vita e la programmazione almeno nelle linee essenziali dei reati successivi). Non è sufficiente valorizzare uno solo degli indici se gli altri convergono verso la natura di atti estemporanei
Massime di principio
- La continuazione fra reati richiede l'accertamento di un medesimo disegno criminoso: non basta la mera vicinanza temporale o territoriale se non sussistono altri indicatori di programmazione comune
- Differenze di ruolo (es. partecipe vs promotore) possono giustificare l'esclusione della continuazione solo se risultano effettivamente accertate dalle sentenze precedenti; un'errata lettura di pronunce pregresse non può reggere una decisione negativa
- In sede di esecuzione il giudice deve verificare concretamente tutti gli indicatori (omogeneità delle condotte, modalità operative, sistematicità, programmazione) e motivare puntualmente quale elemento impedisca il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso
- La qualificazione dell'atto singolo (es. cessione) va valutata nel contesto delle altre condotte: un'azione singola può essere in continuazione con un'associazione se emerge che era prevista o funzionale al medesimo progetto criminoso
- Se il provvedimento di negazione della continuazione si fonda su un presupposto di fatto errato (p.es. lettura sbagliata di una sentenza), la decisione è assoggettata ad annullamento e rimessione per nuovo esame
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