Cassazione Penale, Ordinanza n. 05890/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità e la manifesta infondatezza delle doglianze, nonché il tentativo di sollecitare una rivalutazione del merito istruttorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza del 7 febbraio 2025. Dal testo emerge che la condanna di merito era fondata sulle circostanze riscontrate dagli operanti e sulle dichiarazioni dell'acquirente presente al controllo. I motivi di ricorso sono stati ritenuti inammissibili perché generici e manifestamente infondati: essi miravano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
euro tremila in favore della cassa delle ammende
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in censure generiche o manifestamente infondate, prive di effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del fatto e delle prove, quando il giudice di merito abbia già reso una motivazione congrua e logicamente coerente.
- La motivazione di condanna è sufficiente quando valorizzi, in modo non illogico, gli elementi acquisiti nel controllo operato dagli agenti e le dichiarazioni della persona presente ai fatti, se tali elementi sorreggono l'affermazione di responsabilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
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