Cassazione Penale, Ordinanza n. 17373/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'unico motivo non introducesse una critica effettivamente nuova o specifica, ma reiterasse doglianze già vagliate e respinte con argomentazioni giuridiche corrette dalla sentenza impugnata. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo deducendo un unico motivo, prospettato come violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'art. 131-bis c.p. La censura mirava a contestare il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era sostanzialmente riproduttivo di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, i quali avevano escluso l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. valorizzando la protrazione triennale dell'occupazione dell'immobile e il conseguente danno per l'ente.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile in ragione della protrazione triennale dell'occupazione dell'immobile e del danno arrecato all'ente, elementi incompatibili con la lieve offensività richiesta dalla norma.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese in modo congruo dai giudici di merito è inammissibile, se non introduce un effettivo errore di diritto o un vizio motivazionale specifico.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando la condotta si sviluppi per un apprezzabile arco temporale e determini un pregiudizio concreto e non trascurabile per la persona offesa o l'ente danneggiato.
- La valutazione sulla non punibilità per particolare tenuità richiede un apprezzamento complessivo della durata della condotta e dell'entità del danno, potendo la protrazione dell'illecito rendere incompatibile il riconoscimento del beneficio.
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