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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13065/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine da una serie di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati da un Comune con tre lavoratori, nell'ambito di progetti comunali di sviluppo e occupazione finanziati dalla Regione Sardegna ai sensi della L.R. n. 11 del 1988, art. 94. La Corte d'appello, in sede di rinvio, ha dichiarato la nullità dei termini apposti ai contratti successivi all'entrata in vigore del d.lgs. n. 165 del 2001, negando però la conversione a tempo indeterminato ex art. 36 del medesimo decreto e riconoscendo un risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti. Il Comune ha impugnato con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 384 c.p.c. per asserito mancato rispetto dei principi di diritto fissati dalla Cassazione rescindente, sostenendo che il giudice di rinvio non avesse esaminato in concreto la riconducibilità dei contratti ai progetti approvati, alle selezioni annuali e alle causali temporanee; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., individuato nell'iter procedurale previsto dalla legge regionale (progetti annuali, selezioni, contratti privatistici); 3) violazione della clausola 2 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, assumendo che i rapporti rientrassero in un programma specifico di formazione e inserimento lavorativo finanziato con risorse pubbliche; 4) violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001 e della clausola 5, lett. a), della direttiva 1999/70/CE, perché i contratti sarebbero stati legittimati dalla disciplina regionale e non destinati a soddisfare esigenze permanenti dell'ente. I lavoratori, con ricorso successivo riunito, hanno dedotto la violazione dell'art. 91 c.p.c. e vizi motivazionali in punto di spese, contestando la compensazione parziale disposta dalla Corte d'appello sul presupposto della parziale soccombenza per il rigetto della conversione; hanno inoltre censurato la riduzione del 30% dei compensi professionali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 per la difesa di più parti con questioni comuni, sostenendo che i giudizi erano stati separati e poi riuniti solo in decisione.

La decisione

La Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi riuniti. Ha ritenuto infondati i motivi del Comune perché la Corte d'appello si è attenuta ai principi enunciati nelle precedenti ordinanze rescindenti: la legittimità dei contratti a termine non poteva essere desunta in astratto dalla sola riconducibilità ai progetti regionali, occorrendo una verifica in concreto della temporaneità delle esigenze; inoltre, le finalità di incentivo all'occupazione o di formazione non escludono l'applicazione delle regole interne ed eurounitarie contro l'abuso del termine, salvo che ricorrano effettive ipotesi di formazione/apprendistato o programmi specifici di formazione, non dimostrati nel caso di specie. È stato confermato anche il rigetto delle doglianze sulla spese: il giudice di rinvio deve guardare all'esito globale del processo e può compensare in parte le spese anche se la domanda di conversione non sia stata formalmente riproposta in rinvio; quanto alla liquidazione dei compensi, non è sindacabile in cassazione la scelta entro i limiti tariffari, e la questione dell'aumento/riduzione per la difesa di più parti non è censurabile se non è superato il minimo o il massimo di tariffa. La Corte ha compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte di rinvio deve attenersi ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione rescindente; la censura è infondata se la sentenza di rinvio si muove coerentemente nel solco di tali principi.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Il mancato rispetto dei principi di diritto del giudizio rescindente è deducibile come error in procedendo.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è escluso quando il fatto richiamato è irrilevante rispetto alla ratio decidendi o non incide sul requisito sostanziale della causale temporanea.

  • clausola 2 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    La deroga per formazione iniziale, apprendistato o programmi specifici di formazione richiede una verifica in concreto; non bastano finalità generiche di occupazione o inserimento lavorativo.

  • clausola 5, lett. a), dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    Le ragioni obiettive devono essere tali da giustificare il ricorso al termine e da prevenire l'abuso; l'incentivo all'occupazione, di per sé, non basta.

  • art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001

    Nel pubblico impiego privatizzato il termine è ammesso solo in presenza di esigenze temporanee e causali legittime; è esclusa la conversione a tempo indeterminato, restando rilevante il rimedio risarcitorio.

  • d.lgs. n. 368 del 2001

    La disciplina del contratto a termine richiede causali effettive e temporanee; la mera riconducibilità a progetti non è sufficiente.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese vanno regolate in base all'esito globale del processo; il giudice del rinvio può tener conto della soccombenza complessiva e disporre compensazioni parziali.

  • art. 4, co. 4, D.M. n. 55 del 2014

    La riduzione dei compensi per la difesa di più parti con la stessa posizione processuale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice e non è sindacabile se resta nei limiti tariffari.

  • art. 4, co. 2, D.M. n. 55 del 2014

    L'aumento dei compensi per la difesa di più parti con questioni comuni, entro i parametri tariffari, non richiede specifica motivazione e non è sindacabile in cassazione salvo superamento dei limiti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R.

    Richiamo finale al regime del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nei rapporti di lavoro a termine nel pubblico impiego privatizzato, la legittimità del termine va verificata in concreto, con riferimento alla reale temporaneità delle esigenze organizzative e non alla sola astratta riconducibilità del rapporto a un progetto o programma pubblico.
  • La finalità di promozione dell'occupazione o di inserimento lavorativo non costituisce, da sola, una ragione obiettiva idonea a sottrarre i contratti a termine alla disciplina antiabuso, se non si traduce in una specifica ipotesi derogatoria prevista e concretamente integrata.
  • La deroga eurounitaria per formazione iniziale, apprendistato o programmi specifici di formazione richiede accertamento fattuale puntuale; non è configurabile quando i rapporti si risolvano in reiterate assunzioni per mansioni ordinarie e stabili dell'ente.
  • In tema di pubblico impiego a termine, la nullità del termine non determina conversione del rapporto a tempo indeterminato ove operi il divieto legale, ma può dar luogo a tutela risarcitoria.
  • Nel giudizio di rinvio, la regolazione delle spese deve essere compiuta avendo riguardo all'esito complessivo della lite, potendo il giudice compensare parzialmente le spese anche se un capo domanda non sia stato più riproposto in modo espresso in quella fase.
  • La liquidazione dei compensi professionali entro i limiti tariffari è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è di regola censurabile in cassazione; la motivazione diventa necessaria solo per scostamenti oltre i margini tariffari o per ipotesi che eccedano il perimetro normativo previsto.
  • Le riduzioni o gli aumenti previsti per la difesa di una pluralità di parti con posizione processuale omogenea sono applicabili solo entro i limiti tariffari e non sono sindacabili in cassazione se non si deduce la violazione di tali limiti.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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