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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36936/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso, depositata prima dell'adunanza camerale e conforme ai requisiti dell'art. 390 c.p.c., dichiarando l'estinzione del processo. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia traeva origine da una pretesa di pagamento avanzata da una parte nei confronti dell'altra in esecuzione di un accordo tra loro intercorso, accordo che era stato comprovato da una scrittura privata prodotta in fotocopia e da altri elementi istruttori. Il giudice di primo grado aveva condannato il convenuto al pagamento delle somme richieste; la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo generica la contestazione svolta contro la documentazione prodotta dalla controparte e infondate le eccezioni di nullità sollevate quanto al negozio sostanziale dedotto in giudizio. Avverso tale sentenza il soccombente aveva proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato quale base del procedimento camerale sulla proposta del relatore

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, se rituale e depositata prima della decisione, produce l'estinzione del processo

  • art. 391 c.p.c.

    in presenza di rinuncia non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, ove depositata ritualmente e prima della celebrazione dell'adunanza collegiale, determina l'estinzione del processo.
  • Per produrre l'effetto estintivo, l'atto di rinuncia deve essere conforme ai requisiti formali e sostanziali previsti dall'art. 390 c.p.c., inclusa la sottoscrizione e la rituale acquisizione agli atti.
  • In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, il giudice non è tenuto a provvedere sulle spese se non vi siano le condizioni per una diversa statuizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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