Cassazione Civile, Ordinanza n. 36936/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso, depositata prima dell'adunanza camerale e conforme ai requisiti dell'art. 390 c.p.c., dichiarando l'estinzione del processo. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia traeva origine da una pretesa di pagamento avanzata da una parte nei confronti dell'altra in esecuzione di un accordo tra loro intercorso, accordo che era stato comprovato da una scrittura privata prodotta in fotocopia e da altri elementi istruttori. Il giudice di primo grado aveva condannato il convenuto al pagamento delle somme richieste; la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo generica la contestazione svolta contro la documentazione prodotta dalla controparte e infondate le eccezioni di nullità sollevate quanto al negozio sostanziale dedotto in giudizio. Avverso tale sentenza il soccombente aveva proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
richiamato quale base del procedimento camerale sulla proposta del relatore
la rinuncia al ricorso, se rituale e depositata prima della decisione, produce l'estinzione del processo
in presenza di rinuncia non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove depositata ritualmente e prima della celebrazione dell'adunanza collegiale, determina l'estinzione del processo.
- Per produrre l'effetto estintivo, l'atto di rinuncia deve essere conforme ai requisiti formali e sostanziali previsti dall'art. 390 c.p.c., inclusa la sottoscrizione e la rituale acquisizione agli atti.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, il giudice non è tenuto a provvedere sulle spese se non vi siano le condizioni per una diversa statuizione.
Come è indicizzato
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