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Parere

Parere n. 520/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto K10/649518 del 19 aprile 2021 di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202400966

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Diniego della concessione della cittadinanza italiana adottato con decreto K10/649518 del 19 aprile 2021

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per errore di fatto e difetto di motivazione, sostenendo di possedere i requisiti richiesti e di essere stabilmente integrato nella società italiana dal 1998. Ha contestato la rilevanza di una segnalazione per ricettazione, assumendo che il relativo procedimento si fosse concluso con assoluzione, e ha ridimensionato la portata della condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare e maltrattamenti, risalente a fatti del 1994 e definita con applicazione dell’indulto. Ha inoltre lamentato la mancata considerazione degli elementi favorevoli, tra cui la situazione lavorativa, economica e sociale. Era stata presentata anche un’istanza cautelare di sospensione.

Il parere

La Sezione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto, dichiarando assorbita l’istanza di sospensione. Ha affermato che la concessione della cittadinanza italiana costituisce esercizio di potere ampiamente discrezionale, sindacabile soltanto per vizi di legittimità, quali travisamento dei fatti o inadeguatezza della motivazione, e non per le valutazioni di merito dell’amministrazione. Il Ministero può valutare fatti penalmente rilevanti anche nella prospettiva della prevenzione e deve apprezzare complessivamente la personalità e la condotta di vita dell’interessato, considerando l’integrazione lavorativa, economica e familiare e l’irreprensibilità della condotta. Nel caso concreto, il diniego è stato ritenuto sufficientemente motivato, poiché la precedente condanna, pur risalente, è stata valutata come ostativa allo status illesae dignitatis morale e civile. L’amministrazione non si è limitata a registrare le pendenze penali, ma ha svolto un autonomo vaglio critico, ritenendo le condotte indicative di una mancata osservanza delle norme penali e delle regole della civile convivenza. Il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che, nel procedimento di concessione della cittadinanza, la valutazione amministrativa non coincide con l’accertamento della responsabilità penale e può considerare anche il significato storico e sintomatico delle condotte. È stato infine ritenuto rispettato il contraddittorio procedimentale, poiché la relazione ministeriale era stata trasmessa al ricorrente e il difensore aveva dichiarato di non voler depositare ulteriori atti.

Osservazioni

Discrezionalità nella concessione della cittadinanza

La concessione della cittadinanza italiana è un atto ampiamente discrezionale. Il sindacato amministrativo di legittimità può riguardare soltanto vizi quali travisamento dei fatti o inadeguatezza della motivazione, non la diversa valutazione di opportunità riservata all’amministrazione.

Rilevanza dei precedenti e delle condotte penalmente rilevanti

Il Ministero dell’interno può valutare i fatti penalmente rilevanti anche in chiave preventiva e considerarli elementi indicativi della personalità, della pericolosità e dell’idoneità del richiedente a essere stabilmente inserito nella comunità nazionale.

Condanna penale risalente e status illesae dignitatis

La risalenza nel tempo della condanna non impedisce che essa sia ritenuta ostativa quando l’amministrazione la valuti, con motivazione sufficiente, come incompatibile con il requisito di integrità morale e civile richiesto per la concessione della cittadinanza.

Difetto di motivazione

Non è necessaria una motivazione analitica e dettagliata in ogni suo passaggio. È sufficiente che il provvedimento renda intelligibile il percorso istruttorio e valutativo dell’amministrazione e consenta di ricavare le ragioni poste a fondamento del diniego.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91 del 1992

    La disposizione costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana, il cui accoglimento presuppone una valutazione ampiamente discrezionale dell’amministrazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di diniego è stato utilizzato per comunicare all’interessato gli elementi ostativi emersi dall’istruttoria; il ricorrente non ha presentato osservazioni.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente e dei terzi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana costituisce esercizio di potere ampiamente discrezionale e il relativo diniego è sindacabile soltanto per vizi di legittimità, quali travisamento dei fatti, difetto di istruttoria o motivazione inadeguata, non per ragioni di mera opportunità.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l’amministrazione può valutare i fatti penalmente rilevanti anche in funzione preventiva e deve compiere un apprezzamento complessivo della personalità e della condotta di vita dell’interessato, considerando l’integrazione lavorativa, economica e familiare e l’osservanza delle regole della civile convivenza.
  • La risalenza nel tempo di una condanna penale non ne esclude automaticamente la rilevanza ai fini della cittadinanza, quando l’amministrazione esponga le ragioni per cui la condotta conserva valore sintomatico rispetto all’integrità morale e civile richiesta al richiedente.
  • Nel procedimento di cittadinanza, la valutazione amministrativa delle condotte penalmente rilevanti opera su un piano distinto dall’accertamento della responsabilità penale e può attribuire rilievo al fatto storico e al suo significato ai fini della prevenzione e della tutela dell’interesse pubblico.
  • In materia di cittadinanza, l’obbligo di motivazione è assolto quando il provvedimento consente di ricostruire il percorso istruttorio e valutativo seguito dall’amministrazione, senza che sia necessaria un’analitica confutazione di ogni elemento favorevole dedotto dall’interessato.

Diniego della cittadinanza italiana

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un richiedente straniero contro il Ministero dell’interno, per l’annullamento del decreto del 19 aprile 2021 con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992.

Vicenda procedimentale

L’interessato aveva presentato la domanda il 14 novembre 2016. Nel corso dell’istruttoria il Ministero aveva rilevato una condanna irrevocabile del 2005 per violazione degli obblighi di assistenza familiare e maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché una segnalazione di notizia di reato per ricettazione risalente al 2002.

Il 17 febbraio 2021 era stato inserito nel sistema CIVES il preavviso di diniego previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. Il richiedente non aveva presentato osservazioni. Nel procedimento relativo al ricorso straordinario, la relazione ministeriale era stata trasmessa al ricorrente e il difensore aveva dichiarato di non voler depositare ulteriori atti, sicché la Sezione ha ritenuto pienamente rispettato il contraddittorio.

Motivi del ricorso

Il ricorrente ha sostenuto di possedere tutti i requisiti per la cittadinanza e di essere stabilmente integrato nel tessuto sociale, lavorativo ed economico italiano dal 1998. Ha contestato la rilevanza della segnalazione per ricettazione, assumendo che il relativo procedimento si fosse concluso con assoluzione perché il fatto non sussiste.

Quanto alla condanna per maltrattamenti in famiglia, ha evidenziato che si trattava di una condanna contumaciale, relativa a fatti del 1994, pronunciata nell’ambito di un procedimento promosso dalla prima moglie e definito con applicazione dell’indulto. Ha inoltre dedotto l’errore di fatto e il difetto di motivazione, lamentando che il Ministero non avesse adeguatamente considerato gli elementi favorevoli alla concessione del beneficio.

Discrezionalità amministrativa in materia di cittadinanza

La Sezione ha ribadito che la concessione della cittadinanza italiana è un atto ampiamente discrezionale. Il sindacato di legittimità può riguardare esclusivamente eventuali profili di eccesso di potere, come il travisamento dei fatti o l’inadeguatezza della motivazione, mentre non può estendersi alla valutazione di merito compiuta dal Ministero.

L’amministrazione può considerare i fatti penalmente rilevanti anche sotto il profilo della prevenzione. Deve quindi procedere a un apprezzamento complessivo della personalità e della condotta di vita dell’interessato, prendendo in esame la sua integrazione nella comunità nazionale sotto i profili lavorativo, economico e familiare, nonché l’irreprensibilità della condotta.

Valutazione della condanna e adeguatezza della motivazione

Nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il Ministero avesse esercitato correttamente la propria discrezionalità. Il provvedimento impugnato era sufficientemente motivato circa le ragioni per cui la precedente condanna penale, nonostante la sua risalenza, fosse stata considerata ostativa alla concessione della cittadinanza, in quanto incompatibile con il requisito dello status illesae dignitatis morale e civile.

La motivazione amministrativa non deve necessariamente contenere una descrizione dettagliata di ogni singolo passaggio valutativo. È sufficiente che renda intelligibile il percorso conoscitivo e decisionale seguito dall’amministrazione e che richiami gli elementi istruttori dai quali siano ricavabili le ragioni del diniego.

La Sezione ha escluso che il Ministero si sia limitato a una rilevazione automatica e acritica dei precedenti. L’amministrazione aveva svolto un autonomo vaglio critico delle condotte, ritenendole indicative di una mancata osservanza delle norme penali e delle regole della civile convivenza. In questa materia, la valutazione amministrativa della condotta opera su un piano distinto dall’accertamento della responsabilità penale e può attribuire rilievo al fatto storico e al suo significato rispetto all’inserimento del richiedente nella comunità nazionale.

Esito del ricorso

La Sezione ha ritenuto infondati i motivi dedotti e ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. L’istanza di sospensione è stata assorbita, non essendo stata accolta la domanda principale.

È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente o eventuali terzi, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196 del 2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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