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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02557/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo dedotto era generico e non specifico, poiché non si misurava con la ratio decidendi del provvedimento impugnato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il detenuto ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Sassari del 31 maggio 2024. Dal testo emerge che l'impugnazione riguardava il trattamento detentivo e, in particolare, la disponibilità di prodotti per l'igiene personale e per la pulizia dei piatti: il provvedimento impugnato aveva osservato che, per l'igiene personale, il bagnoschiuma poteva essere sostituito dal sapone, e aveva ritenuto meramente congetturata, perché priva di riscontri concreti, la doglianza sulla insufficienza della fornitura mensile di spugne ruvide. L'unico motivo di ricorso è stato ritenuto dalla Corte privo del requisito di specificità, perché non si confrontava con la motivazione dell'ordinanza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 591 c.p.p.

    il ricorso privo dei requisiti di specificità è inammissibile

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato; in difetto, l'impugnazione è inammissibile.
  • Non è sufficiente prospettare una doglianza assertiva o congetturale: occorre indicare elementi concreti e riscontrabili a sostegno della censura.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di censure che non prendano posizione sulla ratio decidendi dell'ordinanza impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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