Cassazione Penale, Ordinanza n. 06927/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La condanna per bancarotta semplice è quindi rimasta ferma, non essendo stata censurata utilmente la motivazione della sentenza di appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta semplice. Con l'unico motivo ha contestato la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, deducendo in sostanza vizi di fatto e di motivazione, anche con riferimento all'elemento soggettivo del reato. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze riproducessero quelle già sollevate in appello e già disattese, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la sentenza impugnata; inoltre ha osservato che la motivazione di merito aveva correttamente affermato la configurabilità della bancarotta semplice sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa, ravvisando nel caso concreto una colpa dell'amministratore che aveva assunto la carica senza attivarsi per adempiere agli obblighi di tenuta delle scritture, obblighi cessanti solo con la cancellazione dal registro delle imprese.
Norme richiamate
La bancarotta semplice può essere integrata indifferentemente da dolo o da colpa; l'omessa tenuta delle scritture può rilevare quando sia frutto di cosciente omissione o di semplice negligenza. La responsabilità dell'amministratore permane finché non intervenga la formale cessazione dell'attività con cancellazione dal registro delle imprese.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre in modo pedissequo le stesse doglianze già formulate in appello, senza una critica specifica e argomentata della motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può risolversi in mere contestazioni di fatto sulla valutazione del merito, quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione congrua e immune da vizi logici o giuridici.
- Ai fini della bancarotta semplice, l'elemento soggettivo può essere indifferentemente il dolo o la colpa; è sufficiente che l'agente ometta, con coscienza e volontà oppure per negligenza, di adempiere gli obblighi legali di tenuta delle scritture.
- L'amministratore che assuma la carica senza attivarsi per adempiere agli obblighi contabili non può andare esente da responsabilità se la cessazione dell'attività non sia stata formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese.
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