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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34467/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 12/01/2024 nella parte in cui la Corte d'appello ha revocato la sospensione condizionale della pena riconosciuta dal Tribunale. Il difensore sosteneva la violazione del divieto di reformatio in peius perché la revoca è avvenuta senza appello del Pubblico Ministero; inoltre si eccepiva che, ai fini dell'art. 168 c.p., le condanne cumulate non supererebbero il limite dei due anni.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello che ha revocato la sospensione condizionale della pena in quanto incompatibile con l'art. 164, comma 4, c.p., che vieta la reiterazione del beneficio a chi ne abbia già usufruito due volte. La revoca ha natura dichiarativa (ope legis), non discrezionale, quindi il giudice d'appello non ha violato il divieto di reformatio in peius anche in assenza di impugnazione del P.M. La Corte ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva acquisito un certificato penale più aggiornato che attestava le due precedenti concessioni (16/09/2019 e 21/10/2020), assenti nel certificato in possesso del Tribunale, circostanza che giustifica la diversa decisione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 164 cod. pen.

    Il comma quarto vieta la reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena a chi ne abbia già usufruito due volte; la norma ha efficacia automatica e la mancanza del presupposto determina la revoca dichiarativa del beneficio.

  • art. 163 cod. pen.

    Richiamato in connessione con l'art. 164 per i presupposti e gli effetti della sospensione condizionale; la valutazione della Corte d'appello si è basata sugli artt. 163-164 c.p.

  • art. 168 cod. pen.

    La censura difensiva aveva richiamato l'art. 168 (limite biennale per l'applicazione di alcune misure), ma la Corte ha ritenuto tale norma non pertinente alla questione della revoca dichiarativa della sospensione condizionale disciplinata dagli artt. 163-164 c.p.

  • art. 386 cod. pen.

    Norma menzionata quanto all'imputazione originaria (agevolazione dell'evasione), ma non centrale per la valutazione del vizio di reformatio in peius relativo alla sospensione condizionale.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale prevista dall'art. 164, comma 4, c.p. ha natura dichiarativa: quando emerge che il beneficio era già stato fruito due volte, il giudice deve dichiararne la revoca anche se l'impugnazione è proposta solo dall'imputato; ciò non configura reformatio in peius.
  • Il divieto di reformatio in peius non opera quando la decisione di aggravamento o di revoca è di natura ricognitiva/automatistica (ope legis) e non frutto di una valutazione discrezionale nuova del giudice d'appello.
  • Prima di proporre appello il difensore deve verificare e produrre certificati penali e ogni documento aggiornato: differenze tra certificati acquisiti in primo grado e in appello possono determinare esiti differenti e portare alla revoca di benefici già concessi.
  • Le doglianze fondate su norme diverse (es. art. 168 c.p.) devono essere pertinenti alla questione decisiva; richiamare norme non pertinenti non impedisce che il giudice applichi la norma che realmente dispone la revoca dichiarativa.
  • Gli effetti della revoca dichiarativa si producono retroattivamente al momento in cui si è verificata la condizione ostativa; pertanto l'appello dell'imputato comporta il rischio che il giudice d'appello accerti fatti preclusivi del beneficio e li dichiari efficaci retroattivamente.

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