Cassazione Penale, Ordinanza n. 20285/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che era stata resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. In appello egli aveva rinunciato a tutti i motivi, salvo quelli relativi al trattamento sanzionatorio, sui quali aveva raggiunto un accordo con il Procuratore generale. Nel ricorso in cassazione veniva dedotto il vizio di motivazione in ordine all'entità della pena. La Corte rileva tuttavia che, essendo la decisione di secondo grado il prodotto di un accordo sulla pena con rinuncia agli altri motivi, il ricorso tendeva a rimettere in discussione un tema già definito consensualmente e risultava quindi proposto fuori dai casi consentiti dalla legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello, in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., precluda la riproponibilità in cassazione delle questioni oggetto di accordo e, più in generale, produca effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, analogamente alla rinuncia all'impugnazione. Per conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La rinuncia dell'imputato ai motivi di appello, in vista dell'accordo sulla pena, limita la cognizione del giudice di secondo grado ai soli motivi non oggetto di rinuncia e produce effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità rispetto alle questioni coperte dall'accordo.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello è resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. sulla base di un accordo sulla pena e della rinuncia dell'imputato agli altri motivi di gravame, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per contestare nuovamente il trattamento sanzionatorio concordato.
- La rinuncia ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena determina una preclusione estesa all'intero svolgimento processuale, analogamente alla rinuncia all'impugnazione, e impedisce la deduzione in cassazione di questioni coperte dall'accordo.
- Il ricorso proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge è inammissibile e comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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