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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13187/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dal trasferimento di personale già in servizio presso il CIPE, poi transitato al Ministero dell'Economia e delle Finanze e quindi alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con rivendicazione da parte dei lavoratori del diritto all'equiparazione al personale della Presidenza, al riconoscimento di indennità previste per tale personale, nonché alle differenze retributive e al corretto trattamento contrattuale e previdenziale. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello, in riforma, l'aveva rigettata; la Cassazione, con precedente sentenza rescindente, aveva accolto i ricorsi nei limiti indicati e rinviato alla Corte d'appello. Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale, applicando il principio di diritto enunciato in sede rescindente ma prendendo atto del successivo superamento del medesimo orientamento da parte delle Sezioni Unite, aveva compensato integralmente le spese di tutte le fasi successive al primo grado per incertezza giurisprudenziale. Con il presente ricorso per cassazione i lavoratori censurano proprio la statuizione sulle spese, denunciando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte d'appello disposto la compensazione fuori dei casi consentiti, senza una corretta valutazione unitaria della soccombenza e con motivazione ritenuta illogica e contraddittoria.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara estinto il giudizio di legittimità limitatamente alla ricorrente rinunciante Stefania Zecchini, compensando le spese relative; per tutti gli altri ricorrenti rigetta sia il ricorso principale sia quello incidentale. Conferma quindi la decisione della Corte d'appello che aveva compensato le spese del giudizio di rinvio e delle fasi successive, ritenendo legittima la compensazione in ragione dell'incertezza giurisprudenziale sulla questione e rilevando che il giudice del rinvio può regolare le spese sulla base dell'esito globale della lite. Condanna i ricorrenti soccombenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per i ricorrenti diversi dalla rinunciante.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come regola generale della soccombenza nel governo delle spese processuali

  • art. 92 c.p.c.

    nel testo applicabile ratione temporis, consente la compensazione per giusti motivi esplicitamente indicati in motivazione; tali motivi devono essere specifici e controllabili

  • art. 306 c.p.c.

    non si applica al giudizio di cassazione ai fini dell'estinzione per rinuncia, poiché la rinuncia non ha carattere accettizio

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti se notificata alle parti costituite o comunicata ai loro difensori con visto; non richiede accettazione della controparte per l'effetto estintivo

  • art. 391 c.p.c.

    la mancata accettazione della rinuncia rileva solo ai fini della regolazione delle spese; in caso di accettazione delle altre parti, non segue condanna alle spese

  • art. 384, primo comma, c.p.c.

    il principio di diritto enunciato in sede rescindente vincola il giudice di rinvio, che non può rimettere in discussione le questioni presupposte né adeguarsi a mutamenti giurisprudenziali sopravvenuti nel decidere il merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per i ricorrenti soccombenti, esclusa la rinunciante

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, la regolazione delle spese va compiuta avendo riguardo all'esito globale della lite e non alla sola sorte dei singoli gradi o fasi del processo.
  • La compensazione delle spese è legittima quando la motivazione individui giusti motivi specifici e riconducibili a circostanze oggettive della controversia, come un'obiettiva incertezza giurisprudenziale sulla questione decisa.
  • Il giudice di rinvio, pur vincolato al principio di diritto enunciato in sede rescindente, può valorizzare ai fini delle spese il sopravvenuto superamento di quell'orientamento per evidenziare la controversia e l'incertezza della materia.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio anche senza accettazione della controparte; l'eventuale accettazione incide solo sulle spese.
  • In sede di cassazione, il sindacato sulla regolazione delle spese è limitato al rispetto del principio per cui la parte totalmente vittoriosa non può essere gravata delle spese, restando ampia la discrezionalità del giudice di merito nella compensazione nei limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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