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Sentenza

Sentenza del 02/02/2017 n. 326 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IVA - Contratto di coassicurazione - Compensi della delegataria - Esenzione dall'IVA.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il trattamento IVA dei compensi percepiti dalla compagnia assicuratrice delegataria nell'ambito di un contratto di coassicurazione. Occorreva stabilire se tali compensi costituissero una prestazione di servizi distinta e imponibile oppure se rientrassero nell'esenzione prevista per le operazioni assicurative. La decisione valorizza l'esistenza di un vincolo contrattuale diretto tra assicuratore e assicurato e la sostanziale unicità della prestazione, anche se realizzata mediante più compagnie e attraverso deleghe interne.

La decisione

È stato ritenuto che il contratto di coassicurazione ripartisca il rischio tra le diverse compagnie assicuratrici, incidendo direttamente sulla posizione dell'assicurato. Le deleghe interne consentono inoltre all'assicurato di presentare un'unica denuncia. Ne consegue che la coassicurazione costituisce una vera prestazione assicurativa, caratterizzata da un rapporto diretto tra compagnia e assicurato; pertanto, le commissioni corrisposte alla delegataria sono esenti da IVA.

Norme richiamate

  • Art. 10 del d.P.R. 633/1972

    L'esenzione IVA per le operazioni assicurative si applica anche ai compensi della delegataria quando l'attività svolta costituisce, nella sostanza, parte di un'unica prestazione assicurativa resa nell'ambito di un rapporto diretto con l'assicurato.

Massime di principio

  • Per qualificare una prestazione ai fini IVA occorre guardare alla sua sostanza economica e funzionale, non soltanto alla forma contrattuale o alla modalità organizzativa con cui viene resa.
  • Le prestazioni collegate a un contratto di coassicurazione possono beneficiare dell'esenzione IVA quando incidono direttamente sulla copertura assicurativa e sul rapporto con l'assicurato.
  • L'esenzione è più facilmente riconoscibile quando esiste un vincolo contrattuale diretto tra assicuratore e assicurato e le attività dei diversi operatori concorrono a una prestazione assicurativa unica.
  • Le deleghe interne tra compagnie non trasformano necessariamente l'attività della delegataria in un servizio autonomo e imponibile, se servono soltanto a organizzare l'esecuzione della copertura assicurativa.
  • In casi analoghi occorre verificare concretamente il contenuto della prestazione, il suo collegamento con il rischio assicurato e l'effettivo beneficio arrecato all'assicurato.

Testo integrale

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