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Sentenza

Sentenza del 02/02/2017 n. 163 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Reddito imponibile - Detraibilità delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza - Presupposti e limiti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha riconosciuto la deducibilità delle spese mediche necessarie alla persona gravemente invalida, ritenendo che il legislatore non abbia imposto, come requisito generale, che le prestazioni siano rese esclusivamente da personale infermieristico o paramedico. L'interpretazione deve comunque riferirsi a spese effettivamente necessarie e documentate, sostenute in relazione alla grave invalidità o alla non autosufficienza.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava il trattamento fiscale delle spese sostenute per l'assistenza personale e per le cure necessarie in una situazione di grave invalidità. La questione riguardava se tali spese potessero essere dedotte dal reddito imponibile anche quando le prestazioni non fossero svolte direttamente da personale infermieristico o paramedico.

Norme richiamate

  • Disciplina fiscale della deducibilità delle spese mediche e di assistenza personale

    Le spese mediche connesse a una grave invalidità possono essere dedotte dal reddito imponibile anche se non consistono esclusivamente in prestazioni rese da personale infermieristico o paramedico, purché siano necessarie, inerenti alla condizione invalidante e adeguatamente documentate.

  • Articolo 32 della Costituzione italiana

    Il fondamentale diritto alla tutela della salute orienta l'interpretazione della disciplina fiscale nel senso di non escludere la deducibilità di spese sanitarie necessarie solo perché l'assistenza non è stata materialmente prestata da personale infermieristico o paramedico.

Massime di principio

  • Ai fini della deducibilità, è determinante il collegamento della spesa con una grave invalidità o con uno stato di non autosufficienza, non la sola qualifica professionale dell'operatore che ha prestato l'assistenza.
  • L'Amministrazione non può introdurre, in via interpretativa, requisiti più restrittivi di quelli espressamente previsti dalla legge, come l'obbligo generalizzato di ricorrere esclusivamente a personale infermieristico o paramedico.
  • Le spese devono essere effettivamente necessarie, direttamente riferibili alla condizione di salute, sostenute dal contribuente e comprovate da idonea documentazione fiscale e sanitaria.
  • La tutela costituzionale della salute può orientare l'interpretazione delle norme tributarie quando siano possibili letture alternative, favorendo il riconoscimento delle spese indispensabili per la cura e l'assistenza della persona.

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