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Sentenza

Sentenza del 02/02/2017 n. 157 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

IMU/ICI - pertinenza di immobile utilizzato da ente non commerciale - esenzione: non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2006-2010, emessi per omessa denuncia e omesso versamento sull’immobile accatastato C/2, utilizzato come magazzino/deposito e ritenuto pertinenza di un immobile dell’ente religioso destinato ad attività assistenziali e istituzionali. L’ente sosteneva che l’immobile fosse esente ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 504/1992. Il Comune contestava invece l’applicabilità dell’esenzione, rilevando che la disposizione non estende il beneficio alle pertinenze degli immobili destinati ad attività assistenziali, mentre richiama espressamente le pertinenze soltanto per i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso dell’ente religioso, ritenendo meritevole di esenzione l’attività svolta e riconoscendo la funzione pertinenziale del deposito. In appello, il Collegio ha riformato integralmente tale decisione e ha accolto l’impugnazione del Comune. Ha stabilito che l’esenzione prevista dall’art. 7, lett. i), riguarda gli immobili direttamente utilizzati, con modalità non commerciali, per le attività elencate dalla norma, ma non comprende automaticamente le relative pertinenze. Le pertinenze sono esenti, ai sensi della lett. b), soltanto quando sono collegate a fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e quando sia accertato in concreto il loro effettivo collegamento funzionale con il luogo di culto. Poiché il fabbricato era utilizzato come deposito e non per attività di culto, l’ICI è stata dichiarata dovuta per tutti gli avvisi indicati. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, e le loro pertinenze

    L’esenzione per le pertinenze è prevista espressamente soltanto in relazione ai fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto. È necessario, inoltre, verificare concretamente il rapporto pertinenziale e l’effettivo utilizzo collegato al luogo di culto.

  • Art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    immobili utilizzati dai soggetti indicati, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive

    La disposizione esenta gli immobili direttamente destinati alle attività non commerciali elencate, ma non contiene un espresso riferimento alle loro pertinenze. Pertanto, la pertinenza di un immobile utilizzato per attività assistenziali o analoghe non beneficia automaticamente dell’esenzione.

  • Art. 16 della legge 20 maggio 1985, n. 222

    È richiamato nel contesto delle attività rilevanti per l’esenzione degli immobili degli enti religiosi, ma il Collegio ha ritenuto decisivo l’utilizzo concreto del fabbricato come deposito e l’assenza di una previsione normativa che estenda l’esenzione alle pertinenze delle attività diverse dal culto.

  • Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza n. 11437/2010

    La pronuncia è richiamata per affermare che anche sagrestie e altri vani pertinenziali possono rientrare nell’esenzione quando siano concretamente collegati a una chiesa e destinati all’attività di religione e preghiera. Il rapporto pertinenziale e l’effettivo utilizzo devono essere verificati in concreto.

Massime di principio

  • Le esenzioni tributarie sono di stretta interpretazione e non possono essere estese per analogia a fattispecie non espressamente previste dalla legge.
  • La pertinenza di un immobile esente non è automaticamente esente: occorre verificare se la norma applicabile menzioni espressamente le pertinenze.
  • Per gli enti religiosi, la pertinenza può beneficiare dell’esenzione quando è collegata a un fabbricato destinato esclusivamente al culto e svolge una funzione concretamente funzionale a tale attività.
  • Un magazzino o deposito collegato a un immobile destinato ad attività assistenziali, culturali o istituzionali non rientra necessariamente nell’esenzione prevista per l’immobile principale.
  • L’utilizzo effettivo dell’immobile prevale sulla sola qualificazione catastale o sulla dichiarazione di pertinenzialità: è necessario dimostrare concretamente la destinazione non commerciale e il rapporto funzionale con l’attività esente.
  • In casi analoghi, il contribuente deve documentare sia l’attività concretamente svolta sia il nesso diretto tra la pertinenza e l’attività coperta dall’esenzione; in mancanza, l’imposta può essere legittimamente richiesta.

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