Sentenza del 02/02/2017 n. 321 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
CENTRO COMMERCIALE - Luogo aperto al pubblico - Messaggio pubblicitario - Assoggettabilità all'imposta - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso relativo all'anno 2014, contestando l'assoggettabilità all'imposta sulla pubblicità degli impianti installati all'interno del centro commerciale "L.C." e destinati a promuovere un concorso a premi collegato all'acquisto di prodotti del marchio. In particolare, sosteneva che un centro commerciale non fosse un "luogo aperto al pubblico" ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 507/1993 e contestava inoltre la tassazione in relazione alle dimensioni della cartellonistica e alla durata della pubblicità.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello quanto all'assoggettabilità dell'imposta, stabilendo che un centro commerciale liberamente accessibile a una generalità indistinta di persone costituisce luogo aperto al pubblico. Il messaggio relativo al concorso a premi, essendo finalizzato a promuovere prodotti e attività economica, è stato qualificato come pubblicità imponibile. È stata inoltre confermata la tassazione in base alle dimensioni della cartellonistica, indipendentemente dal contenuto dei messaggi. È stato invece accolto il motivo relativo alla presunzione della durata della pubblicità: l'omessa dichiarazione fa presumere l'esposizione dal 1° gennaio dell'anno di accertamento, ma tale presunzione è superabile; tuttavia la contribuente non ha fornito prove sufficienti per determinare un periodo diverso. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata soltanto sulle spese, integralmente compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
Art. 5 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità.
Il presupposto dell'imposta ricorre quando il messaggio, per l'ubicazione del mezzo, sia astrattamente idoneo a raggiungere un numero indeterminato di destinatari presenti in quel luogo. Un centro commerciale liberamente accessibile rientra nella nozione di luogo aperto al pubblico.
Art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 507/1993
Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dall'1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
La decorrenza dal 1° gennaio costituisce una presunzione, non assoluta. Il contribuente può superarla fornendo una prova attendibile del diverso periodo di esposizione; nel caso concreto, tale prova non è stata fornita.
Cass. Civ. n. 8658/2015
La pubblicità sussiste quando il segno distintivo dell'impresa è oggettivamente idoneo a far conoscere a un numero indeterminato di potenziali acquirenti il nome, l'attività o i prodotti dell'impresa, e non svolge una mera funzione distintiva.
Cass. Civ. n. 27497/2014; Cass. Civ. n. 21161/2009; Cass. Civ. n. 22572/2008; Cass. n. 1930/1990
Il concetto di luogo aperto al pubblico dipende dalla possibilità astratta che il messaggio sia percepito da una pluralità indeterminata di persone che si trovino in quel luogo, anche quando l'accesso sia subordinato a condizioni ordinarie, come il possesso di un biglietto.
Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 20598/2008
L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali oscillanti su una specifica questione può giustificare la compensazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta sulla pubblicità, un luogo è aperto al pubblico quando è accessibile, anche secondo regole ordinarie, a una generalità indeterminata di persone; non è necessario che sia formalmente pubblico o di proprietà pubblica.
- I messaggi collocati all'interno di centri commerciali sono normalmente imponibili se promuovono prodotti, servizi, concorsi o l'immagine di un'impresa chiaramente individuata.
- Per distinguere la pubblicità da una mera indicazione distintiva, occorre verificare se il messaggio sia oggettivamente idoneo a promuovere l'attività, i prodotti o i servizi presso potenziali clienti.
- La tassazione può essere determinata in base alle dimensioni del mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero o dal contenuto dei messaggi presenti sulla cartellonistica.
- In caso di omessa dichiarazione, la decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di accertamento è una presunzione superabile; chi contesta tale decorrenza deve però fornire documentazione precisa sul periodo effettivo di esposizione.
- Un'area commerciale privata può non essere considerata luogo aperto al pubblico se l'accesso è riservato a una categoria specifica e determinata di utenti, anziché a una generalità indistinta.
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