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Sentenza

Sentenza del 02/02/2017 n. 93 - Comm. Trib. Prov. Varese

ACCISE - Autoproduzione energia elettrica - Cessione ai consorziati - Esenzione - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata confermata: l'energia elettrica venduta a titolo oneroso dalla società consortile ai propri soci non beneficia dell'esenzione dall'accisa. La cessione ai consorziati è stata qualificata come vendita a terzi e, pertanto, l'energia deve essere assoggettata al relativo tributo.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società sosteneva che l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e ceduta ai soci consorziati dovesse beneficiare dell'esenzione prevista per l'autoproduzione e l'autoconsumo. La contestazione si fondava sull'idea che i soci, in quanto partecipanti al consorzio, non fossero soggetti terzi rispetto alla società. La sentenza ha invece ritenuto che la vendita onerosa ai soci costituisca una cessione effettiva a soggetti giuridicamente e concretamente distinti dalla società consortile. Per l'agevolazione è necessario che il produttore consumi direttamente l'energia prodotta da sé, nei propri locali o luoghi diversi dalle abitazioni; la nozione di autoproduttore prevista dal decreto Bersani non può essere automaticamente utilizzata per estendere l'esenzione in ambito tributario.

Norme richiamate

  • Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (decreto Bersani)

    La definizione di autoproduttore contenuta nella disciplina del mercato elettrico non è stata ritenuta applicabile, di per sé, ai fini dell'esenzione tributaria dall'accisa.

  • Disciplina delle accise sull'energia elettrica

    Il regime agevolato per l'autoproduzione e l'autoconsumo richiede che l'energia sia prodotta dal soggetto che la consuma e consumata direttamente nei propri locali o luoghi diversi dalle abitazioni. La cessione onerosa a soggetti distinti, anche se soci consorziati, esclude l'esenzione.

  • Cassazione n. 23529/2008

    È richiamata come precedente conforme al principio secondo cui la nozione civilistica o settoriale di autoproduttore non determina automaticamente l'applicazione dell'esenzione fiscale.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali in materia di accise devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese oltre i requisiti espressamente previsti dalla normativa tributaria.
  • La partecipazione a una società o a un consorzio non elimina, di regola, la distinta soggettività giuridica tra la società produttrice e i soci destinatari dell'energia.
  • La vendita onerosa di energia ai soci, anche se consorziati, tende a essere qualificata come cessione a terzi e non come autoconsumo.
  • Per invocare l'esenzione per autoproduzione non basta produrre energia da fonti rinnovabili o rientrare nella definizione di autoproduttore prevista dalla normativa di settore: occorre verificare i requisiti specifici stabiliti dalla disciplina delle accise.
  • In situazioni analoghe è necessario distinguere tra energia effettivamente consumata direttamente dal produttore e energia trasferita o venduta ad altri soggetti, anche quando questi appartengano alla medesima struttura economica o organizzativa.

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