Sentenza del 02/02/2017 n. 93 - Comm. Trib. Prov. Varese
ACCISE - Autoproduzione energia elettrica - Cessione ai consorziati - Esenzione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata confermata: l'energia elettrica venduta a titolo oneroso dalla società consortile ai propri soci non beneficia dell'esenzione dall'accisa. La cessione ai consorziati è stata qualificata come vendita a terzi e, pertanto, l'energia deve essere assoggettata al relativo tributo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società sosteneva che l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e ceduta ai soci consorziati dovesse beneficiare dell'esenzione prevista per l'autoproduzione e l'autoconsumo. La contestazione si fondava sull'idea che i soci, in quanto partecipanti al consorzio, non fossero soggetti terzi rispetto alla società. La sentenza ha invece ritenuto che la vendita onerosa ai soci costituisca una cessione effettiva a soggetti giuridicamente e concretamente distinti dalla società consortile. Per l'agevolazione è necessario che il produttore consumi direttamente l'energia prodotta da sé, nei propri locali o luoghi diversi dalle abitazioni; la nozione di autoproduttore prevista dal decreto Bersani non può essere automaticamente utilizzata per estendere l'esenzione in ambito tributario.
Norme richiamate
Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (decreto Bersani)
La definizione di autoproduttore contenuta nella disciplina del mercato elettrico non è stata ritenuta applicabile, di per sé, ai fini dell'esenzione tributaria dall'accisa.
Disciplina delle accise sull'energia elettrica
Il regime agevolato per l'autoproduzione e l'autoconsumo richiede che l'energia sia prodotta dal soggetto che la consuma e consumata direttamente nei propri locali o luoghi diversi dalle abitazioni. La cessione onerosa a soggetti distinti, anche se soci consorziati, esclude l'esenzione.
Cassazione n. 23529/2008
È richiamata come precedente conforme al principio secondo cui la nozione civilistica o settoriale di autoproduttore non determina automaticamente l'applicazione dell'esenzione fiscale.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali in materia di accise devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese oltre i requisiti espressamente previsti dalla normativa tributaria.
- La partecipazione a una società o a un consorzio non elimina, di regola, la distinta soggettività giuridica tra la società produttrice e i soci destinatari dell'energia.
- La vendita onerosa di energia ai soci, anche se consorziati, tende a essere qualificata come cessione a terzi e non come autoconsumo.
- Per invocare l'esenzione per autoproduzione non basta produrre energia da fonti rinnovabili o rientrare nella definizione di autoproduttore prevista dalla normativa di settore: occorre verificare i requisiti specifici stabiliti dalla disciplina delle accise.
- In situazioni analoghe è necessario distinguere tra energia effettivamente consumata direttamente dal produttore e energia trasferita o venduta ad altri soggetti, anche quando questi appartengano alla medesima struttura economica o organizzativa.
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