Sentenza del 02/02/2017 n. 161 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Applicazione dell'imposta ai non residenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione dello Stato legittimato a tassare i redditi prodotti in Italia da un professionista residente in Francia. La convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni subordinava l'imposizione nello Stato della fonte all'esistenza di una "base fissa" per l'esercizio dell'attività professionale. Poiché la convenzione non definiva autonomamente tale requisito, esso doveva essere interpretato, in modo adattato, mediante il concetto di "stabile organizzazione" previsto per le attività d'impresa: una sede fissa di affari nella quale il soggetto esercita, in tutto o in parte, la propria attività. L'Amministrazione finanziaria sosteneva la sussistenza della base fissa anche sulla base della locazione di un immobile in Italia.
La decisione
La pretesa impositiva non può fondarsi sulla sola circostanza che il professionista abbia preso in locazione un immobile in Italia. L'Amministrazione finanziaria deve fornire la prova positiva che il locale costituisse effettivamente una sede fissa utilizzata per lo svolgimento, anche parziale, dell'attività professionale. In mancanza di tale prova, non è dimostrata l'esistenza della base fissa richiesta dalla convenzione e non può essere affermata la potestà impositiva italiana sulla base di quel solo elemento.
Norme richiamate
Articolo 14 del Modello OCSE contro le doppie imposizioni
base fissa per l'esercizio dell'attività
Il requisito della base fissa costituisce il criterio per individuare lo Stato competente a tassare i redditi professionali; quando la convenzione lo mantiene senza definirlo, deve essere interpretato facendo riferimento, con gli opportuni adattamenti, al concetto di stabile organizzazione.
Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia
La convenzione mantiene il requisito della base fissa per l'imposizione dei redditi professionali nello Stato della fonte, ma non ne fornisce una definizione autonoma.
Articolo 5 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia
una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività
La nozione di stabile organizzazione è utilizzata, in via interpretativa e adattata all'attività professionale, per definire quando un immobile o una struttura costituisca una base fissa. È necessario che il luogo sia effettivamente utilizzato per l'esercizio dell'attività.
Massime di principio
- Per tassare in Italia i redditi di un professionista non residente, quando la convenzione applicabile richiede una base fissa, non basta dimostrare la disponibilità o la locazione di un immobile: occorre provare che il luogo sia stato effettivamente utilizzato per l'attività professionale.
- L'onere della prova dell'esistenza della base fissa grava sull'Amministrazione finanziaria, che deve dimostrare sia la presenza di una sede sufficientemente stabile sia il suo collegamento funzionale con l'attività svolta.
- La nozione di base fissa può essere interpretata analogicamente, con gli opportuni adattamenti, attraverso il concetto di stabile organizzazione previsto per le imprese.
- In assenza di prova sull'effettivo svolgimento dell'attività nel luogo situato nello Stato della fonte, la tassazione dovrebbe spettare allo Stato di residenza del professionista secondo le regole convenzionali applicabili.
- La mera proprietà, disponibilità o locazione di locali nello Stato italiano è un indizio potenziale, ma non è di per sé sufficiente a fondare la potestà impositiva italiana.
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