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Sentenza

Sentenza del 02/02/2017 n. 60 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Equitalia ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, che aveva accolto l'opposizione dello Studio Associato contro i pignoramenti presso terzi eseguiti ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602/1973. Il motivo principale riguardava l'erronea individuazione della giurisdizione: secondo Equitalia, trattandosi di atti di esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica delle cartelle di pagamento, la controversia apparteneva alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella tributaria. Il contribuente ha sostenuto invece la correttezza della decisione di primo grado e ha contestato anche la prova della regolare notificazione degli atti prodromi all'esecuzione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Calabria ha accolto l'appello di Equitalia e riformato la sentenza di primo grado, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore dell'Autorità giudiziaria ordinaria. Ha ritenuto che l'opposizione a un pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602/1973, fondato su un credito erariale e successivo alla notifica delle cartelle, riguardi atti dell'esecuzione forzata e debba quindi essere proposta davanti al giudice civile. È stato assegnato alle parti il termine di tre mesi dalla notificazione o comunicazione della sentenza per riassumere il giudizio davanti al giudice civile. Lo Studio Associato è stato condannato alle spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 4.718,00 per il primo grado e in euro 5.047,00 per il secondo grado, oltre accessori e spese generali.

Norme richiamate

  • Art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove prevista, dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

    La giurisdizione tributaria comprende le controversie relative ai tributi e agli atti antecedenti o funzionalmente collegati alla riscossione, ma non quelle riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella e dell'eventuale intimazione di pagamento.

  • Art. 72-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Pignoramento dei crediti del debitore verso terzi.

    L'opposizione a un pignoramento presso terzi eseguito ai sensi di questa disposizione costituisce controversia relativa a un atto dell'esecuzione forzata, normalmente devoluta al giudice ordinario.

  • Art. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Intimazione di pagamento.

    Quando prevista, l'intimazione di pagamento rappresenta uno degli atti anteriori all'esecuzione la cui notificazione può incidere sull'individuazione della giurisdizione; gli atti esecutivi successivi restano invece attribuiti al giudice ordinario.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Le disposizioni del decreto disciplinano la riscossione coattiva e continuano ad applicarsi alle controversie relative agli atti dell'esecuzione forzata tributaria esclusi dalla giurisdizione tributaria.

  • Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 2, comma 2

    Ha contribuito all'ampliamento e alla definizione dell'ambito della giurisdizione tributaria, poi integrato dalle successive modifiche normative.

  • Decreto-legge 20 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248

    Ha ulteriormente inciso sulla delimitazione della giurisdizione tributaria, confermando l'esclusione delle controversie relative agli atti dell'esecuzione forzata successivi alla cartella o all'intimazione.

  • D.M. 55/2014

    È stato utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese e competenze legali dei due gradi di giudizio.

Massime di principio

  • Le controversie relative al tributo, all'an e al quantum dell'obbligazione tributaria e agli atti antecedenti all'esecuzione appartengono normalmente alla giurisdizione tributaria.
  • Le controversie riguardanti atti esecutivi successivi alla notifica della cartella di pagamento e dell'eventuale intimazione, come il pignoramento presso terzi, appartengono normalmente alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • La contestazione della mancata o irregolare notificazione della cartella può incidere sulla controversia, ma deve essere proposta e documentata tempestivamente e secondo le forme processuali applicabili.
  • Una volta divenuta definitiva la cartella, non è normalmente possibile rimettere in discussione davanti al giudice dell'esecuzione il rapporto tributario e i suoi elementi costitutivi; davanti al giudice ordinario si contestano invece i vizi propri degli atti esecutivi.
  • Quando un giudice dichiara il difetto di giurisdizione, il processo può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine indicato dalla sentenza, nel caso concreto tre mesi dalla notificazione o comunicazione.
  • La parte soccombente può essere condannata alle spese di tutti i gradi di giudizio, anche quando il processo viene trasferito davanti a un giudice appartenente a una diversa giurisdizione.

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