Cassazione Penale, Ordinanza n. 24078/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non specifico il motivo con cui si contestava il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. in relazione a una rapina aggravata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata. L'unico motivo dedotto contestava la mancata applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p., sostenendo in sostanza che il bene sottratto avesse valore modesto e che ciò dovesse riflettersi sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era priva di specificità, perché riproduttiva di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione ritenuta corretta. La decisione di merito aveva infatti valorizzato non solo il valore del bene sottratto, pari a 1000 euro, ma anche le concrete modalità della condotta: impossessamento con violenza, consistente pregiudizio fisico e morale alla persona offesa e aggressione ripetuta alle forze dell'ordine per garantirsi l'impunità.
Norme richiamate
L'attenuante del danno di speciale tenuità non può essere riconosciuta automaticamente in base al solo modesto valore del bene sottratto; occorre una valutazione complessiva del pregiudizio, tenendo conto anche delle lesioni o della violenza arrecata alla persona offesa in un reato plurioffensivo come la rapina.
Il reato oggetto del giudizio è una rapina aggravata, qualificata come fattispecie plurioffensiva che offende sia il patrimonio sia la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita.
Massime di principio
- In tema di rapina, l'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. richiede una valutazione complessiva del pregiudizio arrecato, non essendo sufficiente che il bene sottratto abbia scarso valore economico.
- Poiché la rapina è un reato plurioffensivo, ai fini dell'attenuante occorre considerare anche gli effetti dannosi della violenza o minaccia sulla persona offesa, oltre al nocumento patrimoniale.
- Il giudizio sulla speciale tenuità del danno è rimesso al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione immune da vizi logico-giuridici.
- È inammissibile in cassazione il motivo che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
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