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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04081/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata è una decisione della Corte d'appello resa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione lamentando, in sostanza, la mancata applicazione di una pena sostitutiva che era rimasta estranea all'accordo concordato. La Corte rileva però che, in materia di concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se deduce vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta o al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo; non è invece consentito censurare in cassazione la mancata applicazione di una pena sostitutiva non oggetto del concordato, trattandosi di profilo che non può essere introdotto d'ufficio dal giudice di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza proposta, concernente la mancata applicazione di una pena sostitutiva rimasta fuori dal concordato in appello, sia estranea ai motivi ammissibili contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. Ha quindi disposto la definizione in procedura semplificata e non partecipata, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    ultimo periodo del comma 1

    Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo; non è consentito introdurre doglianze estranee al concordato.

  • art. 20-bis cod. proc. pen.

    La sostituzione della pena non può essere disposta d'ufficio in sede di legittimità quando la relativa questione sia rimasta estranea al concordato.

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Consente la declaratoria di inammissibilità con procedura semplificata e non partecipata nei casi previsti dal coordinamento con l'art. 599-bis c.p.p.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello è ammissibile il ricorso per cassazione solo per vizi che attengano alla genesi del concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra accordo e decisione giudiziale.
  • Sono inammissibili le censure che mirano a ottenere in cassazione una diversa regolazione del trattamento sanzionatorio, quando la questione non sia stata oggetto del concordato in appello.
  • La pena sostitutiva non può essere applicata d'ufficio in sede di legittimità se non è stata compresa nell'accordo tra le parti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile nei casi disciplinati dal rito semplificato, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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