Cassazione Civile, Ordinanza n. 05079/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, in primo e secondo grado, del diritto di un assicurato invalido in misura non inferiore all'80% a percepire la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992 senza applicazione del differimento di un anno previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010. L'ente previdenziale ha impugnato la sentenza d'appello con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 12 citato, sostenendo che il differimento della decorrenza della pensione di vecchiaia si applichi anche ai lavoratori invalidi aventi i requisiti per il pensionamento anticipato di vecchiaia. Il resistente è rimasto intimato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale. Ha ritenuto fondato il motivo, ribadendo che il regime di differimento della decorrenza della pensione di vecchiaia previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78/2010 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'80%, perché il testo della norma ricomprende, oltre ai soggetti che maturano i requisiti anagrafici generali, anche coloro che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992
prevede la pensione di vecchiaia anticipata per gli invalidi in misura non inferiore all'80%.
art. 12, d.l. n. 78/2010, conv. con l. n. 122/2010
il differimento di un anno della decorrenza della pensione di vecchiaia si applica anche ai soggetti che maturano il diritto al pensionamento alle età previste dagli specifici ordinamenti, inclusi gli invalidi all'80%.
Massime di principio
- Il differimento della decorrenza della pensione di vecchiaia introdotto dalla normativa sopravvenuta si applica in modo ampio a tutte le ipotesi di accesso al pensionamento di vecchiaia ricomprese nel tenore letterale della disposizione, non solo a quelle ordinarie.
- Quando il testo normativo individua un ambito soggettivo generale e include anche i casi in cui il diritto alla pensione matura secondo specifici ordinamenti, non è consentita un'esclusione interpretativa non sorretta dal dato letterale.
- Se il giudice di merito non si conforma al principio di diritto già affermato dalla Corte di cassazione sull'applicabilità del differimento pensionistico, la sentenza va cassata con rinvio.
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