Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12950/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accatastamento catastale con cui l'Ufficio ha rettificato, in aumento, le rendite catastali proposte tramite procedura DOCFA da una società per due unità immobiliari a uso produttivo site nel Comune di Gallarate. La contribuente impugnava l'atto davanti al giudice tributario; la CTP accoglieva il ricorso ritenendo eccessive e non giustificate le rendite attribuite. In appello, la CTR Lombardia confermava il primo grado affermando che, nell'ambito della procedura DOCFA, l'onere della prova gravasse sull'Amministrazione finanziaria e che l'Ufficio non avesse specificato quali variazioni avessero giustificato la maggiore rendita rispetto a quella già proposta dalla contribuente. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 27 e 28 d.P.R. n. 1142/1949 e del d.m. n. 701/1994, per avere la CTR attribuito rilievo alla rendita preesistente del 2003 come se fosse consolidata, senza considerare che essa non era stata oggetto di verifica; (2) omesso esame di un fatto decisivo, poiché non esisteva una precedente rendita accertata, ma solo una rendita proposta e non rettificata, sicché il giudizio avrebbe dovuto prendere le mosse dalla verifica della congruità della proposta DOCFA del 2015 rispetto ai criteri tecnici utilizzati dall'Ufficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati e congiuntamente esaminati i due motivi dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, in caso di classamento tramite procedura DOCFA, l'obbligo motivazionale dell'avviso è assolto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'Ufficio non disattenda gli elementi di fatto forniti dal contribuente e si limiti a una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene. Nel caso concreto, la precedente rendita proposta nel 2003 non era rilevante perché riferita all'immobile prima della divisione in due porzioni e mai verificata dall'Ufficio; assumeva invece rilievo la successiva proposta DOCFA del 2015. Poiché l'Ufficio non aveva mutato gli elementi di fatto dichiarati, ma aveva operato una diversa valutazione tecnica avvalendosi del prezziario di Varese e della circolare n. 6/2012, la motivazione dell'avviso era da ritenersi sufficiente. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È invocato come parametro del motivo di violazione di legge, in relazione alla pretesa errata applicazione delle norme catastali da parte del giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella natura della precedente rendita come mera proposta non rettificata.

  • artt. 27 e 28 d.P.R. n. 1142/1949

    Sono richiamati come norme sulla determinazione/classamento catastale e sulla verifica della rendita, che la Corte ritiene non violate nel caso concreto.

  • d.m. n. 701/1994

    È richiamato quale disciplina della procedura DOCFA; la Corte evidenzia che la motivazione dell'avviso può essere sintetica quando la rettifica si fonda su diversa valutazione tecnica e non su nuovi elementi di fatto.

  • circolare n. 6 del 30.11.2012 dell'Agenzia del Territorio

    È richiamata come fonte di criteri tecnici e precisazioni sugli elementi da considerare in stima per le categorie speciali D.

Massime di principio

  • Nella procedura DOCFA, l'avviso di classamento è adeguatamente motivato con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'Ufficio non contesti gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente e si limiti a una diversa valutazione tecnica del valore del bene.
  • Se l'Ufficio fonda la rettifica della rendita su una valutazione tecnica diversa, non è necessario un apparato motivazionale analitico sulle singole differenze fattuali; è invece richiesta una motivazione più specifica solo quando vengano disattesi gli elementi di fatto forniti dal contribuente.
  • Una rendita meramente proposta in un precedente DOCFA, non oggetto di verifica o di rettifica da parte dell'Ufficio, non assume valore di rendita consolidata idonea a vincolare il successivo classamento del medesimo bene, specie se nel frattempo l'immobile è stato modificato nella sua configurazione.
  • Nel giudizio sul classamento catastale occorre distinguere tra modificazione dei dati fattuali del bene e rivalutazione tecnica del medesimo patrimonio immobiliare: solo nel primo caso si impone un onere motivazionale rafforzato a carico dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.