Cassazione Civile, Ordinanza n. 08579/2026 del 06/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una procedura espropriativa per la realizzazione di un parco pubblico e di opere viarie su terreni di proprietà privata, con occupazione inizialmente legittima e successiva irreversibile trasformazione dei fondi senza completamento della procedura ablativa nei termini. In primo grado era stata riconosciuta la natura usurpativa dell'occupazione e liquidato un risarcimento, poi ricalcolato in appello sulla base della destinazione urbanistica delle aree, ritenute in prevalenza destinate a verde pubblico e viabilità, quindi non edificabili in senso legale. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) nullità/violazione del contraddittorio per mancata interruzione del processo e per asserita omissione della riassunzione nei confronti degli eredi dopo i decessi dei proprietari originari, con conseguente illegittimità della prosecuzione e della CTU espletata; 2) violazione delle norme in materia di determinazione del valore del suolo e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che le aree avessero natura edificabile o comunque una localizzazione lenticolare interna a zona urbana tale da imporre una diversa valutazione, oltre alla denunciata inosservanza della disciplina costituzionale sulla quantificazione del danno; 3) riforma della regolazione delle spese e condanna del Comune per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il contraddittorio verso gli eredi era stato, in concreto, assicurato: la riassunzione dopo il primo decesso era stata ritualmente effettuata e, quanto al secondo decesso, la notifica impersonalmente e collettivamente agli eredi presso l'ultimo domicilio del de cuius era idonea a instaurare validamente il contraddittorio; la successiva dichiarazione di morte resa dal difensore non imponeva una nuova interruzione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze tecniche e urbanistiche, senza un'adeguata specifica contestazione delle motivazioni della sentenza impugnata e senza riprodurre il contenuto degli atti tecnici rilevanti. Il terzo motivo è stato assorbito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro del giusto processo e del diritto di difesa; la Corte ha escluso la violazione perché il contraddittorio verso gli eredi era stato assicurato
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente in tema di giusto processo; la Corte ha ritenuto che la prosecuzione del giudizio fosse compatibile con le garanzie difensive, in presenza di valida riassunzione
disciplinante l'interruzione per morte della parte costituita; la Corte ha rilevato che la mancata dichiarazione del decesso da parte del difensore non impedisce alla controparte di attivare la chiamata in giudizio dei successori
la notificazione dell'atto di riassunzione agli eredi, collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto, è ritenuta sufficiente entro l'anno dal decesso
richiamato dal ricorrente in relazione alla riassunzione dopo interruzione; la Corte non ha ravvisato la dedotta violazione
richiamato dal ricorrente per il termine a comparire; la Corte non ha accolto la censura
richiamato per il sequestro conservativo richiesto in corso di causa, nell'ambito del quale si è sviluppata parte della vicenda processuale
richiamato dalla Corte d'appello per dichiarare inammissibile un motivo di appello incidentale; il riferimento è evocato nel riepilogo della vicenda
norma sul ricorso per cassazione, posta a fondamento dei motivi dedotti
invocato dal Comune in appello per sostenere la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento; la censura è stata respinta nei gradi di merito perché l'occupazione è stata qualificata come illecito permanente
richiamato nel giudizio di merito per la stima del suolo; la Corte d'appello ha verificato che il CTU aveva tenuto conto dell'assetto costituzionale e ha escluso l'edificabilità legale delle aree
sentenza Corte cost. n. 181/2011
richiamata dal ricorrente per contestare i criteri di stima; la Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza inammissibile per difetto di specificità
art. 39 L. 2359/1865
richiamato dal ricorrente in via subordinata per la liquidazione del valore del bene
richiamato dal ricorrente per chiedere la condanna del Comune per responsabilità aggravata, domanda rimasta assorbita
Massime di principio
- In caso di morte della parte costituita, la controparte che abbia conoscenza dell'evento può attivare la prosecuzione del giudizio notificando l'atto ai successori; la mancata dichiarazione del decesso da parte del difensore non impedisce di per sé la validità dell'impulso processuale.
- La notificazione dell'atto di riassunzione agli eredi collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio del de cuius, effettuata entro l'anno dalla morte, è idonea a integrare il contraddittorio senza necessità di individuazione nominativa di ciascun erede.
- Una volta ritualmente evocati gli eredi nei modi previsti dalla legge, la loro eventuale mancata costituzione li rende contumaci: non ricorre una situazione di mancata evocazione in giudizio che imponga una nuova integrazione del contraddittorio.
- Nel ricorso per cassazione, la censura che investe la ricostruzione della destinazione urbanistica e la valutazione tecnica del bene è inammissibile se si risolve in una sollecitazione a rivalutare il merito, senza specifica confutazione della motivazione impugnata e senza adeguata trascrizione degli atti e delle consulenze rilevanti.
- Ai fini della liquidazione del danno da perdita/occupazione illegittima di un suolo, rileva la destinazione urbanistica e la edificabilità legale, non la mera edificabilità di fatto desunta dalle caratteristiche delle aree limitrofe.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su plurime rationes e il ricorso non ne scalfisce specificamente la struttura argomentativa, la censura non supera il vaglio di ammissibilità o rimane comunque infondata.
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