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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30338/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento riguardava più imputati per reati di riciclaggio, corruzione e altre ipotesi, connesso a una posizione inizialmente iscritta a carico di un magistrato onorario in servizio presso la Procura di Brescia. Tale posizione, dopo essere stata stralciata e trasmessa alla Procura di Venezia in base all'art. 11, comma 1, c.p.p., era stata successivamente archiviata. Il Tribunale di Brescia, valorizzando in origine la connessione con un procedimento riguardante un magistrato, aveva dichiarato la propria incompetenza ex art. 11, comma 3, c.p.p. e trasmesso gli atti a Venezia. Il P.M. veneziano aveva poi chiesto l'archiviazione, osservando però di non condividere la competenza di Venezia e lamentando la mancata trasmissione degli atti delle indagini. Il GIP di Venezia ha quindi ritenuto che l'archiviazione della posizione del magistrato avesse fatto venir meno il criterio speciale di competenza ex art. 11 c.p.p. e ha rimesso gli atti alla Corte. La questione posta alla Cassazione era dunque stabilire quale fosse il giudice competente dopo l'archiviazione del procedimento relativo al magistrato e se residuasse o meno la competenza speciale territoriale di Venezia.

La decisione

La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto ma ha ritenuto infondata la soluzione proposta dal GIP di Venezia. Ha affermato che, una volta archiviato il procedimento nei confronti del magistrato, viene meno il rapporto di connessione che giustificava l'operatività del criterio speciale di cui all'art. 11 c.p.p.; pertanto non opera alcuna perpetuatio iurisdictionis. Applicate le regole ordinarie di competenza, la Corte ha dichiarato competente il Tribunale di Brescia e ha disposto la trasmissione degli atti a quel giudice.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.p.

    il criterio speciale di attribuzione della competenza per i procedimenti riguardanti magistrati opera solo finché permane il procedimento nei confronti del magistrato o il rapporto di connessione; se quel procedimento è definito con archiviazione, il criterio speciale viene meno e si applicano le regole ordinarie

  • art. 32 c.p.p.

    norma richiamata quale base per la decisione del conflitto di competenza da parte della Corte di cassazione

  • art. 11, comma 1, c.p.p.

    richiesto quale criterio speciale iniziale di trasmissione del procedimento alla Procura di Venezia in ragione della posizione del magistrato

  • art. 11, comma 3, c.p.p.

    richiamato per escludere la permanenza della competenza speciale dopo l'archiviazione del procedimento riguardante il magistrato

Massime di principio

  • Nei procedimenti connessi a quelli riguardanti magistrati, il criterio speciale di competenza di cui all'art. 11 c.p.p. opera solo se permane il procedimento a carico del magistrato; se quel procedimento è definito con archiviazione, il rapporto di connessione viene meno.
  • L'archiviazione del procedimento nei confronti del magistrato fa cessare l'effetto attrattivo del foro speciale e impone di tornare alle regole ordinarie di determinazione della competenza.
  • Non opera alcuna perpetuatio iurisdictionis in favore del giudice individuato per effetto dell'art. 11 c.p.p. quando la ragione speciale della deroga alla competenza ordinaria sia successivamente venuta meno.
  • In presenza di stasi processuale determinata dal reciproco declinare la competenza da parte di due uffici giudiziari, la Corte può intervenire a risolvere il conflitto ai sensi dell'art. 32 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso penale

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